La recentissima decisione n. 3146/2017 ha aperto una possibilità per estendere la procedura di risarcimento diretto anche ai casi di coinvolgimento di più di due veicoli, lasciando però non pochi dubbi interpretativi, come vedremo di seguito.

Interpretazione estensiva e nuova lettura dell’art. 149 CdA

Con la decisione n. 3146/2017 la cassazione ha ampliato l’operatività dell’art. 149 del codice delle assicurazioni. Prima di tale decisione infatti, l’orientamento prevalente riteneva che la procedura di indennizzo diretto non potesse trovare applicazione in caso di scontro tra più veicoli.

Questa decisione invece stabilisce che è ammissibile la procedura di indennizzo diretto a patto che la responsabilità nella causazione del sinistro sia addebitabile ad uno soltanto dei veicoli coinvolti, ovvero tale procedura è esclusa, afferma testualmente la Corte, nella “..sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno.

Non conta il numero dei veicoli coinvolti ma il numero dei veicoli responsabili del sinistro. Se nessun altro dei veicoli abbia concorso a determinare l’evento allora sarà applicabile l’indennizzo diretto, rendendo pertanto praticabile la rivalsa da parte della compagnia del danneggiato nei confronti della compagnia del danneggiante (unico responsabile).

Il risarcimento diretto reinterpretato

La Corte parte nel suo ragionamento dalla lettura dell’art. 1 comma 1 del DPR 254 del 2006 (Regolamento della disciplina del risarcimento diretto). Tale norma definisce il sinistro come “..collisione avvenuta …tra due veicoli a motore (…) senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”. Appare chiaro quindi che la procedura sia da escludere solo laddove vi siano più veicoli responsabili, e non per il semplice coinvolgimento di più veicoli.

Per giunta, prosegue la Corte, l’art. 149 CdA ha come scopo proprio l’agevolazione della liquidazione del danno, consentendo di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa (del danneggiato). Sarà ovviamente necessario accertare che la responsabilità sia addebitabile ad uno soltanto dei conducenti dei veicoli coinvolti oppure in caso di corresponsabilità del solo veicolo del danneggiato istante.

I dubbi lasciati dalla Corte

A questo punto sarebbe facile obbiettare che tale interpretazione lascia alcuni dubbi innanzitutto in merito alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c. Tale norma presume che in caso di sinistro la colpa sia di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Allora è facile obbiettare che l’interpretazione operata dalla Cassazione cozza con tale norma in quanto la presunzione opererebbe per tutti i veicoli coinvolti e finirebbe per escludere a priori l’applicabilità dell’indennizzo diretto (che invece richiede la responsabilità di uno soltanto), salvo che si riesca a dimostrare il contrario. Quindi nel caso in cui le controparti riuscissero a dimostrare un concorso di colpa tra tutti i veicoli, al richiedente (danneggiato istante) sarebbe dichiarata inammissibile la domanda, in quanto spiegata nei confronti della propria assicurazione.

Altro problema sorge dal contrasto tra l’interpretazione rispetto lettera della norma che parla di scontro “tra due veicoli”, che è cosa ben diversa dalla espressione “senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”. La Corte parla del numero dei responsabili, mentre la norma parla del numero dei veicoli coinvolti a prescindere dal numero dei responsabili. A tali dubbi magari sarà data risposta dalle future decisioni e soprattutto dagli avvocati che ogni giorno operano nel settore e aprono la strada a nuovi orizzonti. Per restare aggiornato sulle novità di diritto, economia e lavoro premi il tasto Segui accanto al nome.