Sinistri auto, classi di merito interne o universali e attestato di rischio sono argomenti molto conosciuti in Italia. Materia che riguarda il mondo delle automobili e della loro assicurazione obbligatoria. Il sistema assicurativo italiano prevede il pagamento di un corrispettivo alle compagnie di assicurazione che emettono la polizza di Responsabilità Civile che per legge è obbligatoria (RCA). Il corrispettivo varia in base all’età del conducente o del proprietario, alla cilindrata del veicolo e soprattutto in base alla classe di merito. Quest’ultima rappresenta il meccanismo per valutare la virtuosità del conducente del veicolo, cioè la frequenza con cui il soggetto provoca Incidenti stradali che vanno a finire nell’ambito del risarcimento assicurativo.

La classe di merito per ogni singola assicurazione si trova stampata sulla polizza e sull’attestato di rischio che in pratica rappresenta il riepilogo della vita automobilistica in funzione dei sinistri cagionati degli ultimi 5 anni. L’Ivass, l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni ha avviato una consultazione pubblica su un provvedimento che riguarda l'attestato di rischio e le classi di merito. Ecco che novità potrebbero entrare in azione se il provvedimento diventasse effettivo.

Classe di merito ai familiari, ma a chi?

Esistono due tipi di classi di merito con cui vengono catalogati i clienti delle compagnie di assicurazione. C’è la classe universale che è quella che il conducente o proprietario del veicolo maturano anno dopo anno.

Si parte dalla classe 14 e si scende alla classe 1, che si raggiunge dopo 14 anni senza sinistri cagionati. La classe di merito universale è quella che accompagna il soggetto in questione anche quando cambia compagnia assicuratrice. Esistono poi le classi interne, quelle che ogni compagnia può adottare con regolamento interno e che hanno sigle differenti a seconda delle compagnie stesse.

Sono classi privilegiate offerte a conducenti che hanno già altri autoveicoli assicurati con la stessa compagnia e che risultano essere virtuosi in quanto a numero di sinistri. La classe interna vale solo per la compagnia presso cui si è assicurati e sovente un cliente si accorge di questo quando cambia compagnia e si trova con una classe differente rispetto a quella che credeva di aver maturato.

Nel gergo assicurativo si definisce Legge Bersani il meccanismo con il quale le compagnie offrono la stessa classe di merito del primo autoveicolo di una famiglia, al secondo e successivi anche se intestati a soggetti diversi dal contraente della prima assicurazione, di norma i figli o il coniuge. L’intervento dell’Ivass mira a mantenere la stessa classe di merito di conversione universale anche al coniuge separato ed in regime di separazione dei beni, al convivente di fatto, al congiunto in unione civile, all’erede in caso di decesso del titolare e nei casi di leasing e noleggio di lungo periodo.

Attestato dinamico

Come dicevamo l’attestato di rischio è il documento utile quando si cambia assicurazione e si vuole continuare a restare nella stessa classe di merito.

Anche su questo aspetto, l’Ivass cerca di intervenire per sanare uno dei problemi maggiori che lo riguardano, cioè la data di emissione antecedente di un mese quella di scadenza della polizza. In pratica questo meccanismo lascia un vuoto temporale che permette a automobilisti furbi coinvolti in sinistri stradali, di ritardare la denuncia per poi cambiare compagnia e conservare la classe di merito che si sarebbe perduta a causa del sinistro. Va ricordato, infatti, che un sinistro risarcito tramite il modulo di constatazione amichevole e quindi tramite compagnie di assicurazione, anche se in regime di risarcimento diretto (la propria compagnia risarcisce il proprio cliente), fa perdere due classi al soggetto che è responsabile dell’incidente.

Si vorrebbe far nascere un attestato di rischio dinamico, che consentirebbe alla nuova compagnia di assicurazione che va ad assicurare il suo nuovo cliente, di verificare la presenza di sinistri anche durante il periodo di vuoto, quello al di fuori del cosiddetto periodo di osservazione che come già detto, risulta differente e più corto rispetto all’annualità assicurativa.