Nel 1995 la Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza che ha rivoluzionato i rapporti contrattuali tra società calcistiche e calciatori, stabilendo due importanti principi:

  • Alla fine del contratto con una società, il calciatore può liberamente trasferirsi in un'altra squadra, senza che a quella precedente sia dovuta alcuna somma per il trasferimento;
  • I contratti con i calciatori sono equiparabili a qualsiasi altro contratto con lavoratori comunitari; di conseguenza, non è legittimo prevedere un limite al numero di calciatori stranieri nelle squadre di club (situazione diversa vale per la Nazionale di Calcio).

La sentenza sopra citata è stata ribattezzata "sentenza Bosman" perché il caso sottoposto alla Corte di Giustizia Europea dalla Corte d'Appello di Liegi riguardava la controversia giudiziale dell'ex calciatore belga Jean - Marc Bosman (all'epoca ventiseienne), al quale il club del RFC Lìege - che giocava nella Jupiler League - al termine del contratto aveva negato il trasferimento alla squadra di calcio straniera Dunquerque, perché quest'ultima non aveva fornito un'adeguata contropartita.

Il contratto di calcio con giocatori minorenni e la decisione del Giudice di Verbania

Prendendo spunto dalla sentenza Bosman, un Giudice di Pace di Verbania ha accolto la domanda giudiziale dei genitori di un calciatore minorenne militante nel campionato di calcio giovanile. Il caso oggetto della controversia giudiziale riguarda un calciatore minorenne, il quale, nel 2011, aveva concluso un contratto con la società calcistica Virtus Villadossola.

In proposito si applica l'art. 32 Noif (Norme Organizzative interne della Figc, il quale stabilisce che "I calciatori "giovani" dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "giovani dilettanti".

Nel caso di specie era accaduto che la stagione successiva il club non si era iscritto al campionato. Tuttavia, per liberarsi dal vincolo e andare a giocare in un'altra società, era necessario ricomprare il cartellino. Proprio per questa motivazione, i genitori del giovane calciatore hanno proposto azione giudiziale dinanzi al Giudice di Pace di Verbania il quale, rilevato che nel caso di specie il contratto era stato concluso senza la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare, lo ha dichiarato nullo, accogliendo la domanda.

Alla base della decisione vi è la circostanza che la stipula del contratto con un calciatore minorenne è da considerarsi atto di "straordinaria amministrazione"; di conseguenza, è necessario che vi siano la firma in calce dei due genitori come garanzia e l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

La sentenza è stata confermata in appello dal Tribunale di Verbania.

Il caso ha già sollevato un "vespaio" nel mondo del calcio giovanile. Il nuovo Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Felice Belloli ha, infatti, dichiarato che ha chiesto ai legali di "affrontare una decisione orientata a sconvolgere, in modo deleterio, il mondo dei settori giovanili di calcio nazionale mettendo a rischio migliaia di tesseramenti".

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