Protagonista della vicenda è una squadra di calcio, il Cagliari, che nel 2013 stipulò con l'Agenzia regionale "Sardegna Promozione" una convezione abbastanza particolare. L’oggetto del contratto prevedeva appunto la promozione/sponsorizzazione della Regione Sardegna. In pratica ogni volta che i giocatori del Cagliari giocavano dovevano fare pubblicità al marchio “Sardegna”.

Dopo un po’ di tempo però l’Agenzia Regionale sarda, forse per il contratto troppo oneroso per le sue tasche, non ci stette più e decise di adire al TAR Sardegna sollevando l’eccezione di nullità del contratto sottoscritto.

Nullità derivante dall'articolo 6, Dl 78 (Legge 122/2010). Il TAR, con la sentenza del 23 settembre 2015, n. 1023 ha accolto le istanze dell'Azienda Regionale sarda annullando il contratto perché inficiato da invalidità derivante da fatto che nascondeva una sponsorizzazione passiva vietata dalla legge.

Sponsorizzazione attiva VS sponsorizzazione passiva

I giudici amministrativi del TAR Sardegna si sono trovati ancora una volta ad affrontare la spinosa problematica delle varie tipologie di sponsorizzazione e dei parametri entro cui le stesse possono dirsi legittime o meno. L’iter argomentativo dei giudici si sviluppa intorno alla distinzione fra sponsorizzazioni attive e passive. Le sponsorizzazione attive sono previste sia dall’art.

120 del Dlgs del 2004, n.42 che considera sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni o altri enti, sia dall’art. 26 del Dlgs del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Le stesse sono permesse perchè generano incassi tramite l’erogazione di contributi. Accanto a queste, proprio per porre un limite alla pratica delle sponsorizzazioni che stava diventando spesso arbitraria, si sono aggiunte dopo la spending review, le sponsorizzazioni passive ritenute nulle perché violano l’art. 6 del D.L. n.

78/2010, che prevede il divieto, a decorrere dall’anno 2011, per le amministrazioni pubbliche di effettuare spese per la stipula di contratti di sponsorizzazione, qualora lo sponsor non esprima compiti istituzionali dell’ente.

Il TAR Sardegna ha ritenuto, in conclusione, che il contratto tra l'Agenzia regionale "Sardegna Promozione" e la società sportiva Cagliari Calcio rientrasse nella categoria delle sponsorizzazioni passive vietate dalla legge. Ne ha dichiarato quindi la nullità. Gli ermellini, dando ragione all'Agenzia regionale sarda hanno quindi ritenuto corretta la sua decisione di voler risolvere il contratto di sponsorizzazione in autotutela, escludendo cosi il rischio di inutili spese illegittime a suo carico.

La squadra di calcio Cagliari, dopo che il suo ricorso è stato rigettato, dovrà dunque rinunciare ad associare il logo della "Sardegna" su ogni genere di supporto in occasione dello svolgimento di eventi sportivi, culturali o di spettacoli di vario tipo.

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