La costruzione di un’opera abusiva è suscettibile di condono edilizio previsto dalla L. 47/1985 e n. 326/2003 o di sanatoria mediante il cd. accertamento di conformità previsto dall’ 26 del DPR 380/2001.

Il condono edilizio, invece, consente di sanare l’opera se la stessa è conforme a tutte le prescrizioni previste dalle suddette leggi (data dell’abuso, entità della costruzione abusiva, esistenza di particolari vincoli, ecc.). Con l’accertamento di conformità è possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente all’epoca della costruzione nonché nel momento di presentazione della domanda (cd.

doppia conformità).

Invece nel caso in cui leopere abusivenon possano essere sanateperché esulano dalle sopraesposte possibilità, il comune notifica l’ingiunzione a demolirle, assegnando un termine per la esecuzione. Decorso detto termine l’Ente verifica la eventuale demolizione dell’opera e,in caso di inottemperanza, comunica l’avvio del procedimento per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della relativa area di pertinenza.

Imprescrittibilità dell'ordine di demolizionedell'opera abusiva

Di recente la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla problematica relativa alla prescrizione o meno dell’ordine di demolizione ed ha statuito chel'ordine di demolizione rimane una sanzione amministrativa e pertanto non è soggetto a prescrizione sebbene disposto dal giudice penale.

Con la sentenza n. 35052/2016 del 19/08/2016, la Cassazione ha fugato ogni dubbio in merito all’applicazione analogica dell'art. 173 c.p. (prescrizione delle pene) agli abusi edilizi.

Gli Ermellini, hanno confermato la natura amministrativa dell’ingiunzione di demolizione e la sua accessorietà rispetto al procedimento penale, anche quando disposto in sede penale.

Ciò anche in considerazione del recente orientamento della Corte di Strasburgo secondo la quale l’ingiunzione è "diretta a ristabilire lo stato di diritto" […] una misura quindi rientrante nella "prevenzione dei disordini e finalizzata a promuovere il benessere economico del paese" (cfr. Cedu ci di Strasburgo con la sentenza Ivanova dell’aprile 2016).