Secondo la definizione del dizionario (Treccani) l’abbaino consiste nella "Soprelevazione del tetto di un fabbricato, realizzata in modo da consentire l’apertura di una finestra per dare luce ed aria al sottotetto." Ogni qualvolta si esegue una “nuova costruzione” è necessario il permesso a costruire da parte del Comune. L’abbaino rientra in questa definizione come chiarito dalla recente sentenza della cassazione n. 4255/17. Di seguito anche l'orientamento prevalente per le tettoie, pergotende e gazebo.

L'abbaino in corso di ristrutturazione

Anche se l’abbaino viene eseguito nell'ambito di una ristrutturazione esso rappresenta ugualmente una costruzione.

L’abbaino è infatti assimilabile ad una “nuova costruzione” in quanto comporta aumento della volumetria dell’immobile. Esso infatti consiste in una nuova apertura praticata nel tetto che realizza un aumento di spazio e pertanto, se realizzata in assenza di permesso di costruire rappresenta un abuso edilizio e come tale potrà essere oggetto di ordine di demolizione. L'apertura dell’abbaino deve sottostare anche ai limiti previsti dalla disciplina civilistica (873 c.c.), ovvero una distanza di tre metri rispetto alla proprietà confinante. Però i regolamenti comunali possono prevedere anche distanze maggiori da rispettare.

Una “ristrutturazione” comporta modificazioni solo interne all’immobile, restando immutato nella sua composizione essenziale costituita dai muri perimetrali, le strutture portanti e copertura.

Invece se l’intervento comporta una variazione delle dimensioni, con particolare riguardo alla volumetria, allora si tratta di nuova costruzione, come nel caso dellabbaino, che pertanto, non può essere considerato alla stregua di una ristrutturazione, bensì come nuova opera.

Quando è necessario il permesso per la tettoia

La Cassazione è ferma sul suo orientamento in base al quale (sentenza n.

27575/2015) è necessario il permesso di costruire per la tettoia, salvo eccezioni che vedremo a breve. Secondo l’uniforme orientamento infatti sarebbe necessario il permesso del Comune per quelle tettoie che hanno rilevanti dimensioni, tranne per quelle che hanno una minima sporgenza dal muro e non vanno a creare uno “spazio abitabile”.

In pratica se la tettoia ha un mero scopo estetico oppure una utilità particolare (riparo dalle piogge ed intemperie) magari proprio in prossimità dell’ingresso principale di casa, non sarà necessario il permesso. Non sono invece soggette a permesso le strutture in metallo se rimovibili. E’ necessario quindi che non siano fissate a terra in modo definitivo per non contrastare con il DPR 380/2001.

Nessun permesso per la pergotenda e gazebo

La pergotenda è una costruzione rientrante nell’alveo della cd. edilizia libera e, in quanto tale, facilmente rimovibile, pertanto non modificativa della “destinazione d’uso” degli spazi esterni. Non occorre quindi il permesso di costruire se si stratta di una struttura leggera che contiene tende retrattili in plastica.

Al contrario occorre il permesso del comune se si stratta di “interventi di nuova costruzione che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”.

Per il gazebo invece il Consiglio di Stato con sentenza n. 306/2017 ha statuito la necessità del permesso di costruire a meno che non sia di carattere transitorio e precario. usualmente esso è realizzato con struttura in alluminio, in ferro battuto o in legno, magari chiuso lateralmente da tende facilmente rimuovibili per consentire un migliore sfruttamento degli spazi aperti. Se invece lo stesso serve a soddisfare esigenze permanenti, anche per uso solamente stagionale, allora sarà soggetto al permesso del Comune in quanto trattasi di "nuova costruzione".

Se infine il gazebo non comporta aumento di volumetria superiore al 20% esso non sarà soggetto ad alcun permesso. Per restare aggiornato sulle novità di diritto, economia, scienza e lavoro premi il tasto Segui accanto al nome.