In un'estate torrida e afosa come quella che, ormai, sta volgendo al termine i condizionatori sono diventati un elettrodomestico indispensabile per la nostra quotidianità. Purtroppo, però, presentano anche delle caratteristiche, come l'elevata rumorosità, che posso sfociare, a volte, anche in contenziosi giudiziari.

E, infetti, questo è stato il caso che, recentemente, si è trovata di fronte la Corte di Cassazione, la quale ha confermato la condanna penale inflitta nei precedenti gradi di giudizio ad un albergatore reo di aver installato un complesso di condizionatori eccessivamente rumorosi.

La normativa civilistica sul rumore eccessivo

Nel nostro ordinamento giuridico la norma fondamentale contro il rumore eccessivo è rintracciabile nell'articolo 844 del Codice Civile. Questo stabilisce che il proprietario di un fondo o di un immobile, non deve emettere nei confronti del vicino o dei vicini rumori che superino la normale tollerabilità. Questa viene determinata tenendo conto della condizione dei luoghi. In sede di giudizio tale valutazione viene rimessa al giudice, il quale deve, nello stesso tempo, contemperare le esigenze della produzione con quelle della proprietà, tenendo conto anche degli eventuali usi del posto.

L'articolo 844 fa riferimento esplicitamente anche alle vibrazioni, che, a volte, possono essere anche più fastidiose dei rumori stessi.

D'altra parte, le vibrazioni non sono menzionate dalla corrispondente norma del codice penale l'articolo 659. Anche perché, come sostenuto dalla giurisprudenza più recente, solo quando il rumore, escluse quindi le vibrazioni, supera la normale tollerabilità ( cioè sopra i 3 decibel rispetto al rumore di fondo), si può parlare di danno biologico.

La disciplina penale dell'articolo 659

L' articolo 659,composto da 2 commi, punisce il disturbo della quiete pubblica con due diversi tipi di contravvenzioni. Nel primo comma viene punito, con l'ammenda fino a 309 euro o l'arresto fino a 3 mesi, il disturbo del riposo delle persone. Ma, per poter essere comminata questa sanzione,occorre l'accertamento concreto del fatto.

Il secondo comma invece punisce il disturbo causato dall'esercizio di una professione o mestiere rumoroso. L'ammenda può andare dai 103 euro fino ai 516 euro. E non serve che sia accertato il fatto concreto. Infatti, se l'attività viene svolta fuori dai tempi, orari e modalità stabilite dalla legge, la molestia è presunta.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte ha, quindi, confermato la condanna per l'albergatore che, montando un complesso di condizionatori ha disturbato il riposo di alcuni vicini. Secondo la Corte, infatti, le emissioni sonore dell'impianto, superando la normale tollerabilità, sono penalmente rilevanti. Tanto più, che l'impianto si trovava sul tetto della struttura ricettiva e non era stato adeguatamente insonorizzato. Di conseguenza, non si può applicare una semplice sanzione amministrativa ne' considerarlo una fonte rumorosa strumentale all'attività alberghiera.