Il giorno 17 luglio 2014 è finalmente giunta la tanto attesa decisione della Corte Europea di Giustizia sulle cause riunite C-58/13 e C-59/13, la cui materia del contendere è stata la possibilità, in capo ai cittadini dell'Unione Europea (abbr. UE), di poter esercitare la professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita l'abilitazione ad esercitare.

La Corte, attraverso la sentenza emanata, ha sancito il principio secondo il quale fare ritorno in uno Stato facente parte dell'UE per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo ottenuto in un altro Stato membro, non costituisce un abuso di diritto.

I Giudici, dopo aver chiarito che il Consiglio Nazionale Forense (abbr. CNF) era legittimato a sollevare la questione pregiudiziale oggetto della causa e che lo stesso risultava idoneo ad essere esaminato dalla Corte, hanno spiegato come l'art. 3 della direttiva 98/5/CE del 16 febbraio 1998, che permette la pratica esposta sopra, rispecchia in pieno la volontà di giungere ad un mercato unico europeo, non rappresentando dunque una pratica abusiva; ciò in quanto <<la possibilità, per i cittadini dell'Unione, di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo e quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione, è inerente all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati>>.

Nella sentenza viene specificato, inoltre, come, a differenza di quanto denunciato dal CNF, l'articolo precedentemente citato non sia assolutamente in contrasto con l'art. 33 comma 5 della Costituzione italiana, il quale vincola l'accesso agli albi professionali (tra cui rientra quello degli avvocati) ad un Esame di Stato.

Secondo i Giudici, infatti, la disposizione contenuta nella direttiva non disciplina né l'accesso alla professione di avvocato, né l'esercizio di tale professione con il titolo professionale rilasciato nello Stato membro ospitante; esso sancirebbe solo il diritto di stabilirsi in uno Stato dell'UE al fine di esercitare la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine.

La decisione della Corte Europea di Giustizia farà sicuramente tirare un sospiro di sollievo non solo a tutti gli abogados ed avocat che già esercitano la professione in Italia, ma anche a tutti i laureati in giurisprudenza che stanno ponderando di andare all'estero ad acquisire l'abilitazione; idea, questa, che potrebbe risultare ulteriormente rafforzata, nella mente di molti, dalle modifiche alle regole sull'esame di avvocato che, dal 2015, renderanno l'accesso in Italia a tale professione ancora più arduo.