La giurisprudenza, in materia di attribuzione dell’assegno di mantenimento o divorzile, è sempre stata concorde nel ritenere necessario il presupposto dell’inadeguatezza dei redditi del coniuge a conservare un tenore di vita uguale a quello sostenuto in costanza di matrimonio. Quello che rileva è la presenza di situazioni di macroscopica difficoltà economica, valutate molto scrupolosamente dai giudici, che quindi rendono legittimo il diritto al versamento dell’assegno, proprio al fine garantire agli “EX” un’esistenza dignitosa. Nelle circostanze che invece sterilizzano la pretesa del diritto all’assegno di mantenimento o di divorzio, la giurisprudenza si è sempre chiesta se potesse rientrarvi anche quella in cui il richiedente decida di avviare una convivenza con un nuovo partner.

La giurisprudenza maggioritaria è oramai concorde nel ritenere che chi inizia una nuova relazione, basata sulla convivenza “more uxorio” perde ogni diritto economico al mantenimento nei confronti dell’ex-coniuge. La "nuova famiglia di fatto" da parte del coniuge divorziato infatti pregiudica definitivamente la possibilità di ottenere l'assegno di mantenimento o di divorzio. La Corte di Cassazione infatti anche con questa recente ordinanza mostra di aver superato oramai definitivamente un dogma in passato ritenuto quasi inattaccabile, cioè quello che legava il diritto di ricevere l'assegno all’automatico formarsi di nuova "famiglia". Da oggi chi si assume il “brivido” di iniziare una nuova relazione dovrà trovare le risorse per mantenere il nuovo rapporto sentimentale e tutto ciò che ne consegue.

Muta la moda:chi prova ad essere mantenuto questa volta è l’ex marito

La vicenda all’attenzione della Corte di Cassazione rappresenta un revival un po’ diverso rispetto a quelli che i giudici hanno dovuto esaminare in passato. A provare a chiedere l’assegno di divorzio questa volta è stato l’ex marito. La richiesta del versamento mensile di € 750,00 viene motivata con la circostanza della sussistenza di una acclarata sproporzione reddituale a suo sfavore.

L’ex-marito però, un po’ per timore di rivendicazioni della ex-moglie, un po’ perché forse sente che potrebbe non riuscire ad ottenere l’assegno mensile di divorzio, ha negato in tutti e tre gradi di giudizio di aver mai instaurato una convivenza more uxorio. Le motivazioni dei giudici di legittimità, però non hanno potuto non tener conto, dell’effettiva sussistenza di una stabile convivenza del ex-marito con la nuova compagna, peraltro già accertata dal Tribunale.

Nuova convivenza contro il riconoscimento dell’assegno divorzile

I giudici di Piazza Cavour, decidono infatti di negargli il diritto a ricevere l'assegno di divorzio, proprio perché ritengono che la mera convivenzasi trasforma in una vera e propria "famiglia di fatto" quando possiede i connotati di stabilità e continuità. A questo punto, continuano gli ermellini, si deve rescindere ogni connessione con il tenore di vita caratterizzante la precedente relazione matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile. In presenza quindi di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale che individuano chiaramente la nascita di una nuova "famiglia di fatto", dotata di tutti i relativi crismi, a detta dei giudici di legittimità, è da ritenersi completamente irrilevante, lo stato di disoccupazione o l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione dell’aspirante “mantenuto”. (Corte di Cass. ordinanza n.23411 del 16.11.2015).