Se fino ad oggi l’ufficiale giudiziario poteva mettere le mani anche sui tanto amati cani e gatti, ora dovrà bloccarsi dopo la modifica della norma che prima prevedeva tale possibilità nel casi di pignoramento mobiliare presso l’abitazione del debitore. Grazie ad un l'articolo del Collegato alla Legge di Stabilitàsulla green economy, il Governo ha deciso di modificare l'art. 514 codice di procedura civile, cancellando quel poco gradevole inciso che prevede la pignorabilità degli animali che non solo abitano nella casa del debitore ma anche che anche gli tengono compagnia.

Dunque un sospiro di sollievo e un bel regalo sotto l’albero per tutti quei proprietari di animali d'affezione. E' bene ricordare infatti che quattro italiani su dieci hanno un animale domestico in casa, il quale ha sia un valore affettivo per il proprietario sia una propria soggettività giuridica. Sono previste però delle eccezioni che consentono di non applicare tale divieto di pignorare.

Eccezioni all’impignorabilità del proprio cane o il gatto

L’art 77 del Collegato ambientale alla Legge di Stabilità lascia infatti fuori da tale divieto gli animali da allevamento ad uso domestico tenuti al solo scopo riproduttivo, i quali sono poi destinati ad esser a venduti a privati. Anche gli animali utilizzati a scopo terapeutico o di assistenza al debitore o ai suoi familiari possono esser pignorati.

Tale provvedimento comunque se da una parte renderà più felici i proprietari di animali domestici, dall’altra toglierà un sacco di fastidi anche agli ufficiali giudiziari che prima erano anchecostretti a nutrire i quadrupedi fino al giorno dell’asta giudiziaria. Asta giudiziaria nella quale era sicuramente una caso raro vedere un potenziale acquirente interessato all’acquisto di un animale privo delle “indicazioni” fornite dal commerciante e delle relative garanzie.

Le associazioni degli animali ritengono il risultato abbastanza importante

Deve ritenersi superato quindi l’impasse che vedeva schierarsi da un lato coloro che ritenevano che gli animali domestici non potevano considerarsi delle “cose” e quindi non potevano essere pignorate, dall’altro coloro che al contrario ritenevano invece che potessero esserlo solo quegli animali suscettibili di valutazione economica i quali, proprio perché costituiscono fonte di reddito per il debitore, lo sono anche per l’ufficiale giudiziario. Tale novità ha reso molto contente anche le associazioni animaliste che si sono battute sempre per l’eliminazione di tale disposizione del codice di procedura civile.