Risolvendo un contrasto giurisprudenziale sulla responsabilità medica per nascita indesiderata, le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 25767 del 22/12/2015 (Presidente: L. A. Rovelli Relatore: A. Spirito ed Estensore: R. Bernabai) destinata a far discutere, perché densa di implicazioni sul piano etico, filosofico e morale, hanno negato il risarcimento per gli asseriti danni da “vita ingiusta” subiti dalla figlia, nata affetta da gravi malformazioni non diagnosticate nel corso della gravidanza, richiesto da una coppia di genitori di Lucca nei confronti della locale Asl, del primario di ginecologia e del responsabile del laboratorio analisi.

Nessuno, infatti, può, secondo gli ermellini, far valere un danno derivante dal solo fatto di esser nato. Lo stesso principio, osserva la Suprema Corte nella sua composizione più autorevole, vale anche in altri Paesi, come ad esempio la Francia, dove però questo principio è stato da tempo codificato (legge Kouchner del 2002). Affermare il contrario, proseguono i giudici della Corte di Cassazione, equivarrebbe a statuire “un diritto alla non vita”, sconosciuto al nostro ordinamento. Con questa sentenza, infine, le Sezioni Unite intendono, dichiaratamente, evitare il rischio di una «deriva eugenetica», per cui «la vita verrebbe ad essere apprezzabile in ragione dell’integrità psico-fisica». Insomma, la coppia poteva chiedere i danni per sé, ma non per la figlia.

Il diritto all’autodeterminazione della paziente riguardo l’interruzione della gravidanza

Resta ferma, infatti, la responsabilità del medico che non informi adeguatamente i genitori in caso di serie patologie del feto - ovvero sugli esami e le terapie che avrebbero potuto seguire - per aver vanificato il diritto della paziente all’aborto stabilito dalla legge 194 del 1978, In tal caso, tuttavia, concludono le Sezioni Unite, la madre è onerata dalla prova, che non può essere assolta mediante presunzioni semplici, della volontà abortiva.

Sul punto, invero, la sentenza odierna non si discosta, sostanzialmente, dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza non consegue semplicemente all'inadempimento dell'obbligo di corretta informazione che il medico è tenuto ad adempiere in ordine alle possibili anomalie o malformazioni del nascituro, ma richiede anche della prova della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per ricorrere all'interruzione di gravidanza (cfr.

Cass, pen., Sez III 23/12/2015 n 50454 e Cass. civ. Sez. III, 24/03/1999, n. 2793). Qualora, infatti, difettino tali condizioni il nascituro ha il diritto di venire al mondo, alla stregua di un soggetto sano.