Fra il diritto di critica e il reato di diffamazione corre un sottile filo invisibile proprio perché nel caso in cui il diritto di critica non rispetta le 3 condizioni di liceità (ovvero il limite della verità, pertinenza e continenza) può configurare il reato di diffamazione. In questo senso sussiste il diritto di critica qualora l’espressione utilizzata si concretizza in un giudizio che contiene delle espressioni ingiuriose, che però risultano fondate su un fatto vero. Viene invece a realizzarsi il reato di diffamazione qualora la diffusione della comunicazione offensiva abbia il solo scopo di denigrare la persona offesa senza nessun altra finalità se non quella della umiliazione pura e semplice.

La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha cercato appunto di definire i confini fra la critica e la diffamazione.

Quando sussiste la diffamazione e non la critica?

Il caso da cui tare origine la sentenza della Corte di Cassazione riguarda un uomo che era stato ritenuto colpevole del reato di diffamazione (art. 595 codice penale ) per avere, in una lettera spedita a più persone, offeso la reputazione di un funzionario della Direzione Turismo, il quale gli aveva dato delle direttive contornate da un eccessivo formalismo, cercando di dissuadere l’uomo dalla richiesta di rettifica di una domanda amministrativa e dalla presentazione di un ricorso al TAR. L’uomo decide così di ricorrere in Corte di Cassazione sottolineando che proprio perché non aveva trovato interlocutori istituzionali disposti ad affrontare tali questioni burocratiche, era stato esasperato al punto da scrivere le suddette frasi al solo scopo di mettere in luce il fatto di essere stato vittima di un arbitrio.

Il funzionario infatti aveva accolto solo parzialmente la sua domanda di contributo regionale perchè aveva ritenuto esserci nella stessa un mero errore materiale nell’indicazione del finanziamento richiesto, facendo inoltre emergere anche una situazione di conflitto di interessi. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso ritenendo che, sebbene nel diritto di critica, il limite della continenza ovvero della obiettività e serenità della notizia deve ritenersi superato quando vi sia mera aggressione verbale del soggetto criticato, nel caso di specie ciò non si era verificato.

Il rispetto del limite della continenza esclude la diffamazione

Gli Ermellini hanno statuito che presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica è la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica. Ne consegue che poichè il ricorrente voleva solo mettere in luce di aver trovato un funzionario più attento ai profili formalistici della vicenda rispetto a quelli sostanziali, la condotta da lui posta in essere non costituisce reato proprio perché le espressioni utilizzate non sono possono ritenersi delle aggressioni verbali gratuite e diffamatorie.

La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata ritenendo non colpevole l‘uomo per il reato di diffamazione a mezzo lettera. (Corte di cassazione sentenza n 50099 del 21 dicembre 2015). Per ulteriori info di diritto premi il tasto segui accanto al mio nome.