Il Dlgs n.212/15, approvato dal Consiglio dei ministri in attuazione della direttiva UE che istituisce le norme in materia di assistenza e protezione delle vittime di reato è entrato in vigore. La direttiva UE fissa infatti dei livelli minimi di tutela e assistenza specialmente verso le donne, i minori e gli stranieri vittime di violenza in tutte le fasi di partecipazione al procedimento penale. Il decreto attuativo, sul tema dell'informazione e delle partecipazione della vittima al processo interviene con delle integrazioni su istituti giuridici già esistenti.

In questo senso sono stati introdotti gli articoli 90-bis, 90-ter e 90-quater al codice di procedura penale. Inoltre le prerogative processuali riservate ai portatori di handicap vengono estese alla vittima di reato che non conosce la lingua italiana. Si dà quindi una maggiore operatività alle disposizioni relative all’assistenza linguistica. L’autorità procedente inoltre dovrà dare alla persona offesa tutte una serie di informazioni relative alle fasi essenziali del procedimento penale (anche nella fase cautelare). Ad esempio comunicandole la possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela. La vittima di reato deve inoltre essere informata sulla scarcerazione o sulla cessazione delle misure restrittive applicate all’indagato.

Cosa è previsto sull’informazione nella dinamica processuale?

Il Dgls n.212 modifica la disciplina sulla prova testimoniale e sull’incidente probatorio nell’ottica di una maggiore tutela della persona offesa dal reato. Si vuole preservare la vittima di un reato che decide di deporre come testimone da potenziali ripercussioni negative derivanti da una sua testimonianza.

Ne consegue che alla persona offesa è riconosciuto un particolare stato di vulnerabilità. La condizione di " particolare vulnerabilità" discende dalle circostanze del fatto per cui si procede, dal tipo di reato e dall’età o dalle particolari condizioni d’infermità della vittima. (art. 90-quater cpp). Anche le norme di attuazione del codice di procedura penale sono state modificate rafforzando il ruolo dell’interprete, nei casi in cui egli presenta querela o denunciaper reati commessi in uno Stato europeo.

Inoltre è stato previsto che il coniuge della persona offesa, nel caso in cui quest'ultimo deceda, può far valere le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'offeso. Il Dlgs n.212, seppur con qualche tentennamento, ha cercato di attribuire organicità al sistema di tutele vigenti.

Quali le critiche che sono state mosse?

Il provvedimento però è non stato esente da critiche che hanno riguardato innanzitutto il fatto che il Governo si sia disinteressato di alcuni diritti fondamentali delle vittime come quello dell'assistenza e della protezione. Alcuni esperti del settore infatti hanno sottolineato che il Governo non sembra aver tutelato ciò che Il legislatore europeo voleva garantire alla persona offesa e cioè il diritto fondamentale di essere compresa e di comprendere.

Infatti la direttiva europea mira a tutelare il diritto della vittima a ricevere ogni informazione, non come mero adempimento burocratico, ma attraverso un percorso che si basa sulle relazioni umane. Inoltre la direttiva UE presuppone anche la costituzione di servizi di aiuto alla vittima all’interno degli uffici giudiziari, gestiti sia associazioni di volontariato sia da un magistrato che deve rilasciare le informazioni richieste dalla vittima. Il Dlgs n.212. non ha previsto però tali servizi di aiuto.