Quando due parti stipulano un contratto devono rispettare alcune regole che consentono di attribuire validità allo stesso. La Legge infatti prevede l’invalidità (nullità o annullabilità) se tale contratto non è idoneo a perseguire scopi meritevoli di tutela e di riconoscimento. In particolare sono diverse le nullità previstedall’ordinamento tra cui c’è anche quella relativa al contrasto fra un atto di autonomia privata e una norma imperativa. La giurisprudenza sul punto ha sempre ritenuto che tale nullità opera solo quando la contrarietà a norma imperative riguardi elementi estrinseci del contratto.

Recentemente invece la Corte di Cassazione, con la sentenza n.3926 del 2016, ha affrontato la questione relativa agli effetti che si producono con l’entrata in vigore di una Legge che abroga una norma imperativa che prevede la nullità o l’illiceità del contratto.

Nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa

Il caso da cui trae origine la sentenza della Corte di Cassazione ha avuto come protagonista uno Studio Associato che ha proposto ricorso in Tribunale contro alcuni clienti chiedendo il compenso per le diverse prestazioni professionali svolte in loro favore nell’arco di 5 anni, prevalentemente in attività di consulenza aziendale. Il Tribunale ha accolto il suo ricorso condannando i clienti al pagamento di una somma di denaro cospicua per le prestazioni ricevute.

Dopo il ricorso in Corte d’Appello da parte dei clienti, i giudici dell’Appello hanno confermato la sentenza di 1^ grado. In particolare i giudici dell’Appello hanno innanzitutto osservato che lo Studio Associato non poteva essere assimilato ad un associazione professionale di mezzi, avendo quindi natura di società semplice.

Sorgeva quindi la questione proposta anche dai ricorrenti di verificare se i contratti di prestazione professionale stipulati fra lo Studio Associato e i clienti dovevano ritenersi nulli per contrarietà a norma imperativa. L’articolo 1 e 2 della L. n. 1815/1939 infatti non permette la costituzione di società (di capitali come pure di persone) che hanno ad oggetto la prestazione di attività professionale, ma solo la costituzione sotto forma di associazione ai professionisti in possesso di titoli di abilitazione, prevedendo quindi la nullità dei relativi contratti.

I giudici dell’Appello hanno però sottolineato che, sebbene l’articolo 2 sia stato abrogato dall’art. 24 della L. n. 266/1997, rimane ferma sempre la nullità dei contratti d'opera stipulati prima dell’entrata in vigore di tale legge abrogatrice e contrari a norme imperative. I clienti hanno quindi proposto ricorso in Cassazione, che ha però confermato l’orientamento dei colleghi di merito.

Le motivazioni della Cassazione sulla questione

Le motivazioni della Suprema Corte partono dal presupposto che l’invalidità del contratto va sempre riferita alle norme che sono in vigore nel momento della sua conclusione. Ne consegue, continuano gli Ermellini, che il contratto nullo non può divenire valido per effetto dell’abrogazione di tali disposizioni.

Qualora il giudice di merito dovesse rilevare che lo studio associato non svolge un’attività intellettuale ma in forma societaria, solo in quel caso procederà a dichiarare d’ufficio che i contratti stipulati devono ritenersi nulli per contrarietà a norma imperativa di legge, in tutte le ipotesi in cui si procede ad impugnare il contratto. La nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Infine la Suprema Corteha rinviato il ricorso ai giudici dell’Appello che dovranno decidere quindi sull’applicabilità o meno al caso di specie del divieto di esercizio in forma societaria delle attività di consulenza previsto dall’art. 2, L. n.1815/1939. Per altre info di dirittopotete cliccare il tasto Segui accanto al nome.