L'avvocato non ha diritto al compenso che gli dovrebbe spettare se perde la causa. Descritto in questi termini può sembrare quasi un deterrente affinché non si intraprenda più tale carriera.In realtà, il legittimo mancato pagamento dell'onorario da parte delclientedipende da due cumulative condizioni: aver perso la causa e non aver previamente informato la persona rappresentata in giudizio della difficoltà originaria o sopravvenuta della questione sottoposta alla sua opera professionale. Tale assunto è stato chiarito dal Tribunale di Verona, terza sezione, nella sentenza 172/2016.

Il caso che ha dato origine alla presente sentenza trae linfa da un ricorso presentato da un avvocato. Quest'ultimo lamentava il non adempimento del suo onorario, pari a circa 12.000 euro. La sua attività non riconosciuta in quanto non pagata riguardava più processi, ma la maggior parte di essi non ha avuto esito positivo. A sua volta non ha avuto riscontro positivo il ricorso proposto dal professionista. Il rigetto si basa su di una chiara e precisa motivazione: l'avvocato non ha dato prova dell'informazione intercorsa con il cliente, che dovrebbe verificarsigià nella fase iniziale, ossia, nel primo colloquio tra i due.

L'onere della prova dell'acquisito consenso in capo all'avvocato

Risulta ormai noto che le suddetti litisono all'ordine del giorno.

Nella fattispecie esposta nella decisione del Tribunale di Verona, il difensore, non si è liberato dall'onere della prova gravante su di lui. Non è stata prodotta alcuna attestazione o documentazione riguardante almeno la presunta conoscenza da parte del cliente e né tantomeno c'è stata una esplicita richiesta di un'attività istruttoria in ordine alla prova dell'avvenuta informazione e quindi del maturato consenso del cliente.

Grava sull'avvocato l'onere liberatorio della totale informazione sotto più profili, anche se il cliente gli imputi la responsabilità dell'esito infausto del giudizio. Si deve dare prova che la determinazione degli onorari sia avvenuta nel momento antecedente al conferimento dell'incarico. La portata di tale prova liberatoria nonché laratio operativadelrigetto del ricorso, trovano conferma nel decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/12. La pattuizione del compenso deve avvenire in forma scritta solo nel caso in cui il cliente lo richieda espressamente.