Il regime disciplinare da seguire insede di separazione è pressoché uniforme in quasi tutti i casi. Talune ipotesi sono ispirate a principi precisi e tendenzialmente inderogabili. Trattasi di principi volti a creare una regola di fatto e di diritto con applicazione uniforme senza creare discriminazione, soprattutto nei confronti dei soggetti terzi più deboli della separazione: i minori. Tale premessa è utile per approdare in modo più consapevole all'importanza dell'istituto dell'affidamento condiviso, espressione massima della bigenitorialità, un paradigma fondamentale del nostro ordinamento.

A tal proposito ci si chiede spesso se c'è una correlazione motivazionale tra la dichirazione dell'addebito e l'affidamento condiviso dei minori. Esiste una soluzione di continuità logica tra i due momenti o si tratta di due momenti autonomi di un medesimo percorso? La sentenza n. 460/16 emessa dal Tribunale di Roma stabilisce che il coniuge ritenuto responsabile della fine della vita matrimoniale non è automaticamente escluso dall'occuparsi dei minori in misura uguale all'altro coniuge.

L'affidamento diventa esclusivo solo se viene pregiudicato l'interesse dei minori

Si sostiene che se tra i due ex coniugi si sono verificati episodi di liti e anche di violenza, senza conseguenze dirette per i minori, il regime dell'affidamento segue lo schema ordinario.

L'eventuale violenza nei confronti di un ex coniuge non va ad intaccare il rapporto con la prole. Si giunge ad una soluzione diversa in caso di violenza fisica e aggressività nei confronti dei minori. Tale circostanza assieme ad una dimostrata incapacità del genitore di occuparsi dei figli, legittima una scelta in favore dell'affidamento esclusivo.

Condizione parimenti importante per la scelta del tipo di affido è rappresentata dal riconoscimento di entrambe le figure genitoriali di un ruolo guida ed un acclarato rapporto di affetto fondato sull'assistenza materiale e spirituale. Sempre nell'ottica della regola ordinaria dell'affidamento condiviso, il coniuge collocatario dei figli, non può evitare l'esercizio del diritto di visita dell'altro genitore.