È ufficiale: il giorno 11 maggio 2016 la Camera dei Deputati italianaha approvato la legge sulle Unioni Civili,tirando fuori, almeno in parte, il nostro paese da quella sorta di medioevo sociale in cui era imprigionato. Non è una legge al pari di quelle già approvate in America o in altri stati, ma comunque il famoso Ddl Cirinnà permetterà anche alle persone dello stesso sesso di essere considerate legalmente una coppia, vedendosi riconosciuti alcuni dei diritti validi per il matrimonio eterosessuale.

Per mesi infatti, l'elaborazione della legge sulle Unioni Civili è stata accompagnata da un'aspra polemica, alimentata dal dissenso di alcuni politici contrari all'equiparazione delle unioni con il sacro vincolo del matrimonio, che ne sarebbe uscito svalutato nella sua importanza.

Da qui, il pronto intervento del legislatore che, nel riconoscere e legalizzare le unioni omosessuali, ha fatto sì che la legge comprendesse delle "differenze", in modo da evitare ulteriori polemiche e paragoni.

Il rito di celebrazione per le Unioni Civili

L'Unione civile va a crearsi quando i due coniugi presentano una dichiarazione di stato civile, il tutto alla presenza di due testimoni; il certificato con i dati di entrambi i richiedenti e dei testimoni sarà poi stilato dall'ufficiale addetto. Bisognerà poi presentare una richiesta d'iscrizione all'anagrafe, e uno dei due partner dovrà trasmettere un certificato di residenza, specificando di che tipo di convivenza si tratti. Quindi, nessuna formula recitata, "si lo voglio" o possibilità per una terza persona di presentare durante il rito di celebrazione la propria obiezione, come succede con il matrimonio, in quanto tali interventi non saranno considerati validi.

Matrimonio e unione civile pari diritti sul patrimonio

Del punto di vista economico, patrimoniale e fiscale invece, ai coniugi uniti con unione civile sono stati riconosciuti gli stessi diritti e doveri di una normale coppia sposata, potendo accedere all'automatica comunione dei beni dopo l'unione, fatta eccezione per disposizioni differenti, all’obbligo di contribuire ai bisogni comuni e il tanto desideratodiritto di successione.

Stesso discorso vale per il trattamento fiscale e di previdenza sociale, che vede riconoscereanche alle coppie unite civilmente eventuali detrazioni fiscali sulla prima casa, per familiari a carico, assegno di mantenimento, pensione di reversibilità e TFR in caso di morte di uno dei due coniugi. Inoltre, potranno usufruire in egual modo delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi popolari.

Unioni civili la questione del cognome e l'obbligo di fedeltà

Una delle caratteristiche del matrimonio è il cognome comune: la moglie acquista automaticamente il cognome del marito dopo sposata. Ebbene, per le coppie omosessuali tale vincolo sarà una libera scelta, da effettuare tramite la presentazione di una dichiarazione in cui si attesta la volontà di voler utilizzare un cognome comune, a scelta tra uno dei due. In caso contrario, entrambi i soggetti resteranno legati al loro cognome di nascita.

Altra differenza sostanziale tra l'Unione Civile e il matrimonio è il cosiddetto "obbligo di fedeltà", ossia l'obbligo che le coppie sposate hanno, di essere sessualmente fedeli al loro/alla loro partner, pena lo scioglimento del contratto matrimoniale.

Ebbene, tale obbligo non solo non è previsto per le unionicivili, ma in caso di divorzio per qualsivoglia motivo, i coniugi dovranno ricorrere all'ufficiale di Stato Civile e non al Giudice, dinnanzi a cui firmeranno una dichiarazione di volontà di sciogliere l'unione. Trascorsi tre mesi, si potranno iniziare le procedure di divorzio, che potranno avvenire per via giudiziale, con la negoziazione assistita o graziead un accordo sottoscritto dalle parti davanti all’ufficiale: al partner economicamente più debole saranno riconosciuti gli alimenti.

Diversa invece la legislazione sulle adozioni: nelle unioni civili omosessuali non sono previsti né adozione né stepchild adoption.