La parcella dell'avvocatorappresenta sempre un tasto dolente per il cliente. Affinché si possa pagare di meno, non è sufficiente dimostrare che l'avvocato ha acconsentito a praticare uno sconto tramite una e-mail. Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza del 27 giugno, ha statuito sulla valida efficacia del messaggio di posta elettronica non certificata. Tale messaggio non può rappresentare indice di valore di patto scritto intercorso tra le parti. Il principio della forma scritta, anche in campo virtuale, richiede che il messaggio informatico contenga la cosiddetta firma elettronica.

A fronte dell'orientamento prevalso dall'ordinanza in questione, vige, nel nostro ordinamento un altro orientamento. Quest'ultimo tende a considerare idonea la presenza della forma scritta anche in relazione ai documenti informatici sui quali può reputarsi apposta la firma elettronica leggera. Nell'effettuare il ragionamento, si fa leva sulla circostanza che il mittente per inviare un ordinario messaggio di posta elettronica, deve effettuare un aprioristico passaggio di operazione di validazione attraverso l'autenticazione sul web. L'assunto vale nei contratti a forma libera.

Tribunale di Roma: è necessario un profilo più rigido

Nel caso presentatosi dinanzi al Tribunale di Roma, si è ritenuto necessario un profilo più rigido.

La firma elettronica debole è volta ad individuare il solo individuo che accede ad un servizio per poterne di conseguenza beneficiare, ma non assurge ad elemento utile ad attribuire la paternità di un documento ad una data persona. In virtù di ciò, e quindi della non validità del messaggio di posta elettronica con il quale l'avvocato è andato incontro alle esigenze del cliente, manifestando il proprio assenso ad una lieve eccezione ai criteri forensi, si deve concludere che questi ultimi prendono automaticamente luogo dei primi.

L'asserita non efficacia probatoria del messaggio inviato dal difensore non è suscettibile di assumere carattere derogatorio delle regole di normale prassi. Il presente orientamento così come in altri simili casi, ha la finalità di favorire la protezione del cliente.