In tema di obbligo di mantenimento, la giurisprudenza si è spesso chiesta qual è il confine fra il lecito e l’illecito, più nello specifico se oggetto delle sollecitazionidell’ex consorte è una urgente e assillante richiesta di denaro. A rispondere esaurientemente a tale domanda è stata la Cassazione con una recente sentenza, la n. 26776/16, che ha accolto il ricorso di una donna, avverso la condanna per il reato di molestie per i continui sms e le ripetute telefonate nei confronti dell’ex coniuge di giorno e di notte. La Corte di Cassazione ha chiarito quindi che è lecito tempestare l’ex con continue telefonate se le stesse avvengono per un giustificato motivo ovvero per questioni inerenti i rapporti con i figli e il loro sostentamento.

Presupposto per la sussistenza del reato di molestie è la presenza di un comportamento persecutorio determinato da superflui e futili motivi. A detta della Cassazione è necessario un dolo specifico ovvero la coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo in questione, che però nel caso di specie è mancata.

La vicenda sottoposta all’attenzione della Cassazione

Protagonista della vicenda giudiziaria sottoposta all’attenzione della Cassazione è una ex moglie, imputata per il reato di cui all’articolo 660 c.p. per il suo comportamento assillante nei confronti del marito. Quest’ultimo quindi la aveva citata in Tribunale proprio perché l’sms e il telefono gli avrebbero avrebbero procurato un indebito disturbo.

La Suprema Corte ha però ritenuto che tale condotta era stata causata dal venir meno degli obblighi di assistenza familiare da parte dell’uomo. Quest’ultimo, infatti, non aveva provveduto al mantenimento nei confronti dei figli tanto da essere condannato addirittura in sede penale. La donna era quindi stata costretta a tale condotta, essendo in evidente stato di necessità e bisogno.

A detta dei giudici di legittimità quindi nella condotta della donna, non è stato ravvisabile nessun fine di petulanza, né un idoneità a molestare intenzionalmente l’ex marito.

L’ex può tampinare il coniuge se in stato di bisogno

Gli Ermellini hanno quindi ritenuto che l’evidente stato di necessità economica ha escluso che l’agire ossessivo della donna può essere qualificato come reato di molestia cui all’articolo 660 cp.

Gli sms le telefonate che hanno ad oggetto questioni non futili, e sono tese a soddisfare urgenti e reali bisogni di famiglia non costituiscono infatti fonti di disturbo. Ne consegue invece che la condotta dell’altro ex marito che rifiuti ogni colloquio, per sottrarsi agli obblighi a suo carico, non è giustificabile e quindi legittima, in tali ipotesi, per cosi' dire,una condotta dell’altra parte 'abbastanza persuasiva' che ha come obiettivo il richiamo ai doveri stabiliti dal magistrato. Per altre informazioni di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.