La vecchia abitudine di aprire la portiera di scatto senza guardare se sopraggiungono altri veicoli di dietro può costare caro proprio perché c’è il rischio di provocare un sinistro, dovuto all’urto con l’altro mezzo, che può essere un motociclo o un altro autoveicolo. Ma in tali casi, così come ci raccontano tutti i giorni i fatti di cronaca della grandi città e così come descritto dal sito ‘La legge per Tutti’, occorre distinguere il verificarsi di due ipotesi disciplinate peraltro dal codice della strada.

1. Caso dell’urto della propria auto con un altra mentre si scende

Quando si urta con la propria portiera un motorino o un’altra auto che viene da dietro, il codice della strada stabilisce una presunzione di responsabilità unicamente a carico di chi apre la portiera della propria auto. È lo stesso C.d. S a stabilire che prima di effettuare la manovra di discesa dall’abitacolo bisogna sempre assicurarsi che questo non presenti pericolo per gli altri utenti della strada. Se non si guarda la strada per assicurarsi che non passi nessuno, si è responsabili per tutti i danni che potenzialmente potrebbero verificarsi. È comunque sempre possibile dimostrare che l’incidente è avvenuto per responsabilità altrui.

Chi paga è sempre la compagnia assicurativa poiché la RC auto copre anche gli incidenti verificatosi quando il veicolo è in sosta e le operazioni collaterali come l’entrare o lo scendere dall’automobile. C’è da dire però che, per il conducente che apre lo sportello distrattamente senza guardare, può vedersi recapitare a casa o contestare immediatamente una multa di 39 euro.

2. Caso dell’urto per l’apertura dello sportello al semaforo

Quando invece si apre lo sportello della propria auto al semaforo, il passeggero non può considerarsi responsabile nel caso in cui provochi la caduta di un motociclista che vuole superare negligentemente la fila di macchine, venendo da dietro ( Cass. sent. n. 14099/11.).

La colpa non è mai quindi di chi apre lo sportello, che non deve né preoccuparsi né di chi viene da dietro, né deve risarcire i danni al motociclista. In tali casi non può ipotizzarsi nemmeno un concorso di colpa, dovendosi ritenere unico responsabile il motociclista che ho posto una condotta colpevole e manifestamente imprudente nel momento in cui ha effettuato il sorpasso della colonna degli autoveicoli da destra. Nella vicenda sotto la lente d’ingrandimento della Corte di cassazione, l’autore dell’incidente è stato infatti un centauro, che è finito violentemente a terra dopo che il passeggero di un autocarro aveva aperto lo sportello. La collusione aveva provocato al motociclista non solo della lesioni fisiche, ma altresì era risultato responsabile del sinistro e quindi tenuto a risarcire i danni provocati all’autocarro. Per restare sempre aggiornati su tali argomenti potetepremere il tasto segui accanto al nome dell'autore