La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12917/16 ha affermato che la serra, anche se regolare e quindi autorizzata dal Comune, va rimossa se produce dei danni in capo agli altri condòmini. La sentenza statuisce su taluni comportamenti da porre in essere prima dell'inizio materiale dei lavori. Nella fase antecedente ai lavori, è necessario prendere cognizione del regolamento condominiale per verificare l'impatto che il lavoro di manodopera atto alla realizzazione di una serra potrebbe creare. Lo scopo consiste nel voler evitare a priori i disagi e prevenire probabili liti condominiali.

Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, il proprietario dell'appartamento, dopo aver legittimamente ottenuto il permesso di costruire dal Comune, aveva proceduto per la costruzione della serra sul suo terrazzo. Si esclude quindi l'abusività della medesima, in quanto conforme alle norme urbanistiche. Ciò nonostante, il condominio, facendo leva sulla circostanza che la siffatta serra alterava in senso negativo la facciata dello stabile, ne ha richiesto la rimozione.

La sfera dei rapporti tra privati va tutelata: è lecita la richiesta di rimozione

La Corte di Cassazione come accennato sopra ha deciso per la rimozione, avvalorando la tesi del condominio. Nello specifico, si evince che la sola autorizzazione del Comune è un requisito necessario per la legalità dei rapporti tra il privato, in tal caso il proprietario dell'immobile sul cui terrazzo è stata costruita la serra, e la Pubblica Amministrazione.

Tale autorizzazione, pur essendo un requisito che rende non abusiva la costruzione, non può estendere i suoi effetti al punto tale da incidere in modo pressoché negativo sui rapporti tra gli altri abitanti dello stabile. Il danno che è venuto a crearsi, sostengono i giudici, consiste nel fatto che tale serra era talmente grande di dimensioni da sembrare dall'esterno come un continuo di quell'immobile. L'incisione negativa sull'aspetto della facciata è stata acclarata, soprattutto a seguito degli accertamentiposti in essere.