Dal primo gennaio sono entrate in vigore le nuove sanzioni amministrative per il biennio 2017-2018, e conseguenti alle violazioni del Codice della Strada. Inoltre, una decina di giorni fa è entrato in vigore anche una importante modifica all'articolo 158, che prevede una nuova fattispecie di reato, la fermata e la sosta negli spazi riservati ai veicoli elettrici in ricarica. E per il quale si applicherà una sanzione pecuniaria minima di 85 euro. Come di consueto, il grande pubblico automunito non gradisce questo proliferare di aumenti e divieti, ma sappiamo quando scadono le cosiddette multe per violazioni al codice della strada?

No. Allora sarebbe opportuno tenere presente alcuni particolari.

Attenzione a dimenticarsene

Ai sensi dell'articolo 209 del Codice della Strada, le sanzioni amministrative pecuniarie sono soggette a scadenza, quindi possono cadere in prescrizione, qualora il creditore non si faccia avanti a reclamare quanto gli è dovuto. E regolate dall'articolo 28 della Legge di depenalizzazione n. 689 del 1981. La quale prevede che la prescrizione di tali sanzioni avvenga al quinto anno, e a partire dal giorno in cui è stata commessa la violazione al C.d.S. Tuttavia, la prescrizione si può rinnovare ogni qualvolta che la macchina burocratica ci consegna una nuova notifica. Per esempio, abbiamo presso una multa il 31 gennaio 2012.

Ottimo! Tra poco scade, ma se il giorno 30 ci viene recapitato un sollecito di pagamento, la nuova data di prescrizione di cinque anni si sposterà al 2021.

Legge finanziaria 2008

All'epoca questa legge vietava agli agenti della riscossione il recupero di somme provenienti da sanzioni inerenti il Codice della Strada e spettanti ai comuni.

Ma non incide sul termine di prescrizione, che rimane sempre di cinque anni. Inoltre, impone un nuovo onere a carico del trasgressore, e cioè il costo delle relative notifiche. Infine, non ci resta che ricordare un ulteriore particolari. Alcune multe non necessitano l'immediata notifica, si pensi agli autovelox autostradali.

In questo caso secondo l'articolo 196 del C.d.S. la contestazione dell'infrazione commessa deve essere notificata all'effettivo trasgressore o ad altri soggetti entro 90 giorni. Se questa non è avvenuta regolarmente viene estinto l'obbligo di pagamento, ma se è tutto regolare va pagata nei termini di legge.