In generale, il matrimonio è un negozio giuridico non patrimoniale. Tuttavia, lo potrebbe diventare, e come, qualora tale vincolo si rompe. Allora sarà la volontà dei coniugi e del rigore della giurisprudenza a sancire i termini della separazione. Ma cosa succede quando la causa principale del divorzio è la scoperta del mutuo tradimento? Secondo la legge, l'infedeltà rappresenta una grave violazione del vincolo matrimoniale. Pertanto, una circostanza più che sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile. Quindi pagherebbero entrambi?

Negativo. Per la Suprema Corte di Cassazione chi tradisce per ripicca può ritenersi parte lesa. In effetti, la sentenza numero 3318 dell'8 febbraio 2017 ha dato ragione alla moglie “cornuta”.

Addebito della separazione

Il caso in particolare, si riferisce ad una coppia arrivata al culmine del proprio rapporto appunto, per una questione di adulterio. All'epoca il giudice aveva addebitato la separazione al marito “traditore” della lealtà coniugale, nonostante anche la moglie sia stata infedele, ma in un secondo momento. Ed è proprio questo particolare che libera di colpe la donna, perché il suo atto non è stato la causa primaria della rottura della coppia. Di conseguenza al primo traditore, quindi il marito, si accollavano le spese del processo.

Inoltre, all'uomo è stata rigettata sia la richiesta di mantenimento che degli alimenti che pretendeva ottenere dalla controparte.

Gli appelli

Il marito, com'era ovvio, ha presentato ricorso alla Corte d'Appello competente. E anche in questa occasione veniva respinta l'istanza, una volta accertata la veridicità dei fatti e l'accoglienza delle dichiarazioni dei tanti testimoni.

Quindi è risultato del tutto inutile l'ultimo tentativo di addebitare la separazione alla ex moglie. La cassazione, ha ribadito quanto espresso dai tribunali territoriali. Dunque, in questo caso è stato il marito a tradire per primo, e di conseguenza colpevole di aver reso insanabile il rapporto coniugale. Inoltre, la Corte spiega che la relazione intrattenuta dalla moglie con un nuovo partner si è verificata quando ormai il vincolo del matrimonio era rotto. E data l'irrilevanza del fatto, al marito fedifrago toccherà pagare per terza volta tutte le spese processuali.