Una norma del nostro ordinamento impone che alla nascita di un bambino, ma anche nei casi di adozione, venga imposto il cognome paterno. Oltre che per quello che dice l’ordinamento, il cognome paterno ai propri figli è prassi comune, una cosa talmente ovvia che pochi fanno caso alle nuove normative o alle pronunce dei Tribunali in materia. Una sentenza della Corte Costituzionale emessa a fine 2016, la 286, di fatto ha decretato l’incostituzionalità della norma che impone l’attribuzione automatica ed in via esclusiva del solo cognome paterno ai figli.

Una sentenza che adesso trova conferma da una circolare del Ministero degli Interni, la n° 7 del 14 giugno scorso.

Uffici comunali di anagrafe

La circolare emanata dal Ministero è quella che chiude il cerchio della vicenda iniziata con la sentenza dei Giudici Costituzionali e proseguita con la circolare n° 1 del 19 gennaio 2017. In pratica, con l’atto, il Ministero fornisce agli uffici dell’anagrafe di tutti i comuni di Italia, le nozioni utili a mettere in pratica quanto sancito dalla Consulta. Il Ministero, come stabilito dai Giudici, invita i comuni a seguire la norma che vuole l’imposizione del doppio cognome, paterno e materno, quando ci sia accordo di entrambi i genitori. L’accordo inoltre non necessita di alcuna prova a carico dei due genitori.

In linea di massima quindi, si dà l’ok all’assegnazione al bambino dei due cognomi nella loro interezza, con quello della madre che, in ogni caso, deve seguire quello del padre.

A chi si rivolge la norma?

Come detto, nessuna prova dell’accordo tra i genitori deve essere presentata all’ufficio anagrafe competente, ma basterà solo il certificato di nascita rilasciato dall’ospedale.

Inoltre, non sarà necessaria la presenza agli uffici del comune di entrambi i genitori, ma ne basterà solo uno, purché all'anagrafe risulti che la coppia è regolarmente sposata. Il campo di applicazione coincide naturalmente con la pubblicazione della sentenza della Consulta in Gazzetta Ufficiale e perciò riguarda le nascite successive all’entrata in azione della sentenza.

Resta sempre in piedi il vincolo che vuole la scelta coincidente con la dichiarazione di nascita, pertanto, per le situazioni che hanno già completato l’iter, per cambiare cognome bisognerà utilizzare le procedure di cambio cognome oggi vigenti. L’attribuzione del doppio cognome vale anche per le adozioni italiane ed estere e per le nascite fuori dal territorio nostrano. In materia poi, il Ministero avvierà una procedura di monitoraggio che scadrà il prossimo 15 luglio, tanto per verificare quante nascite ed a quanti nuovi bambini siano stati assegnati i due cognomi come previsto dalla sentenza.