Tanto si è parlato nei mesi scorsi con l'avvento del Governi Renzi, degli arcinoti 80 euro in busta paga in qualità di Bonus Irpef: dopo il loro tanto atteso arrivo nelle tasche dei lavoratori dipendenti o assimilati, è tempo di capire com'è possibile, per i sostituti d'imposta, effettuare il recupero attraverso la compensazione di questo credito Irpef.

Il recupero del bonus Irpef di 80 euro versato, può essere portato in compensazione dai datori di lavoro, tramite il modello F24. Veniamo alla procedura da seguire.

Innanzitutto partiamo dall'assunto che è necessario utilizzare il codice tributo 1655, così come viene indicato dalla circolare dell'11 luglio 2014 n.22/E dell'Agenzia delle Entrate, e che si riferisce appunto al recupero delle somme versate ai propri lavoratori dipendenti, tramite il modello F24.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate contiene le modifiche apportate dalla legge di conversione del Decreto Legge 66/2014 per quanto concerne le norme inerenti la diminuzione del cuneo fiscale per i lavoratori, siano essi dipendenti o assimilati.

Sono 5 i punti fondamentali da tenere presente per tale compensazione.

Precisare mese e anno riguardante il pagamento del credito al lavoratore che deve essere mantenuto anche se quest'ultimo verrà utilizzato nel 2015.

Il versamento del credito avvenuto nel 2015 ma entro il 12 gennaio, è da considerare come effettuato a dicembre 2014.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta utilizzasse lo stesso modello F24 per recuperare le somme inerenti ai crediti erogati ai lavoratori in differenti mesi, è necessario precisare gli importati in relazione al mese.

Se il sostituto d'imposta in una determinata mensilità, eroga il credito e lo recupera contemporaneamente tra diversi lavoratori, il sostituto d'imposta potrà usufruire della compensazione per il solo importo netto concernente la differenza fra versamento e recupero.

Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse trovarsi nelle condizioni di versare il credito come conguaglio di fine anno nei primi due mesi del 2015, è obbligato in ogni caso a utilizzare il codice tributo 1655 per il recupero della somma del credito erogato o per l'importo al credito recuperato. Nel caso ultimo, dovrà essere indicata come data di riferimento: dicembre 2014.