La circolare n° 130 diramata dall'Inps ha chiarito i dettagli circa la novità della quattordicesima Inps, lo strumento a sostegno del reddito per i pensionati di età superiore ai 64 anni che beneficiano di una pensione inferiore ai 10 mila euro all'anno. L'importo che verrà ricosciuto in aggiunta a quanto percepito regolarmente, oscillerà tra i 336 euro e i 504 euro. A beneficiare della quattordicesima saranno anche coloro che non hanno ancora compiuto il sessantaquattresimo anno di età ma che lo compiranno entro la fine dell'anno in corso.

L'importo della quattordicesima varia a seconda della anzianità contributiva

L'importo a sostegno del reddito, varia a seconda degli anni di contribuzione. I lavoratori dipendenti che vantano il versamento di 15 anni di contribuzione (18 per gli autonomi) beneficeranno di un importo di 336 euro in più, a titolo di quattordicesima. Quelli, la cui contribuzione oscilla tra i 15 e i 25 anni (da 18 a 28 per gli autonomi) riceveranno una somma di 420 euro in aggiunta, mentre quelli che hanno versato più di 25 anni di contributi si vedranno riconosciuta una quattordicesima di 504 euro, la massima cifra percepibile a titolo di quattordicesima Inps.

I contributi che sono considerati validi ai fini della quattordicesima sono quelli obbligatori, figurativi, volontari e anche quelli da riscatto.

Sono considerati validi anche quelli versati a titolo di liquidazione di supplementi. Se il pensionato beneficia di più trattamenti previdenziali, il supplemento della quattordicesima varrà solo per la pensione considerata principale.

Erogazioni per chi eccede col reddito

La circolare Inps chiarisce anche che la quattordicesima sarà riconosciuta pienamente solo ai pensionati con un reddito inferiore a 9.786,86 euro, oltre tale soglia, l'aumento verrà erogato proporzionalmente alla differenza tra la somma supplementare e la cifra che eccede la soglia prevista. Il requisito reddituale, al pari di quello anagrafico e a quello contributivo sono da considerare elementi essenziali per beneficiare della prestazione aggiuntiva e non sono ammesse deroghe.