Il nuovo ammortizzatore sociale per chi perde il lavoro, la Naspi è entrato in vigore il 1° maggio 2015 e continua ad essere accompagnato da dubbi e perplessità da parte dei lavoratori che devono capire l'ennesimo cambiamento del sussidio di disoccupazione. L'Inps, l'Ente erogatore del sussidio è sempre disponibile ai chiarimenti ed in questa ottica ha predisposto la circolare 94 del 2015 che chiarisce alcuni aspetti del sussidio, soprattutto quelli legati al calcolo dei periodi indennizzabili.

Cosa dice l'INPS

La Naspi è calcolata sulle settimane effettive di lavoro svolte nell'ultimo quadriennio.

La durata è condizionata dalle settimane di lavoro svolte negli ultimi 4 anni. Infatti il lavoratore percepirà la Naspi per una durata pari alla metà delle settimane di lavoro, effettivamente svolte nei 4 anni. Per ottenere l'accesso al sussidio sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione effettivamente versata dai datori di lavoro. Nella circolare Inps, l'Istituto spiega che nel computo di queste settimane, non vanno inseriti i periodi di malattia e infortunio occorsi al lavoratore. Sono altresì non ammessi al computo i periodi di cassa integrazione, quelli con sospensione dell'attività a zero ore, tutte le assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per l'assistenza ad un soggetto convivente e bisognoso di assistenza.

In parole povere, vengono esclusi i periodi assoggettati al versamento dei cosiddetti contributi figurativi. La stessa regola vale anche per il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Questi periodi vengono quindi persi?

In effetti, stando alla circolare, le settimane di lavoro soggette a contribuzione figurativa vengono perse. Se per esempio, nel quadriennio un lavoratore presenta 20 mesi di lavoro, ma di questi 4 sono di infortunio, la disoccupazione verrà erogata per 8 mesi invece che 10. L'Inps però specifica che, per tutti i soggetti interessati dalla presenza di questi periodi figurativi è stata concesso l'allungamento del quadriennio di riferimento per un periodo pari.