Il fenomeno del sovraffollamento carceri, interessa già da un bel po' il nostro Paese. Si allarga e si espande la tutela dei diritti (o meglio del rispetto dei diritti) delle persone in stato di detenzione. Una ennesima applicazione di un ormai già consolidato ma inapplicato principio dell'ordinamento vigente è stata posta in essere per la prima volta a Lecce. Il giudice del Tribunale civile, Dottoressa Barolo, ha accertato nonché dichiarato che la realtà fattuale in cui versava il detenuto era in oggettivo contrasto con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani (Cedu):la sentenza è stata commentata positivamente dagli operatori del diritto e in particolare dall'avvocato Alessandro Stomeo, che aveva presentato il ricorso.

Stomeo, da anni impegnato nella tutela dei diritti dei detenuti, si è dichiarato estremamente felice per la vittoria.

Il caso

Il giudiceha condannato lo Stato a risarcire un detenuto italiano per una somma pari a 9.328 euro per un periodo di 1166 giorni scontati(nel periodo dadicembre 2006 e giugno 2013). I motivi della decisione vanno ravvisati nel non rispetto di alcuni fondamentali parametri caratterizzanti l'esistenza in cella di un detenuto. In primis, deve essere assicurato uno spazio maggiore a tre metri quadrati (per ogni singolo carcerato). Nella fattispecie, il soggetto-vittima dello Stato doveva condividere assieme ad altre due persone uno spazio di cella di 11,50 metri quadri. In più, nel ricorso dell'avvocato Stomeo vengono eccepite la mancanza di riscaldamento (o meglio il suo funzionamento per 60 minuti al giorno), la presenza di un solo bagno privo di finestra e la totale assenza dell'acqua calda.

Ulteriore particolare: uno dei tre letti a castello presenti nella cella della prigione era posto ad una ravvicinata distanza dal soffitto (50 cm). Inizialmente, il magistrato di Sorveglianza, aveva proceduto alla quantificazione del danno, ma la Cassazione penale è intervenuta stabilendo la competenza in capo al Tribunale civile.

Pronuncia della Corte Europea: direttive all'Italia

La Corte Europea ha stabilito che devono essere eliminati in radice gli ostacoli e i presupposti che danno vita al fenomeno del sovraffollamento nelle carceri, garantendo il risarcimento in caso di trattamento (non umano) sofferto dai detenuti. A tale funzione, assolve, la legge 117/14, che recependo l'imposizione di Strasburgo, ha introdotto l'articolo 35 ter della legge 354/1975.

Ladisposizione in oggetto vuole che spetti al magistrato di Sorveglianzail dovere di accertarela potenzialeviolazione del poc'anzi detto articolo 3 Cedu; come conseguenza di ciò, gli toccheràrisarcire con lo sconto di un giorno di pena (ogni 10 espiati) i detenuti. Se si tratta invece di unsoggetto già libero al momento della pronuncia, gli spetteranno 8 euro al giorno e in tal caso l'istanza va proposta al Tribunale civile. Si tratta di misure atte ad evitare anche eventuali fenomeni di autolesionismo nelle carceri.