L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni importanti aspetti legati al decreto sulla riscossione n.159/15. Durante l’incontro tenutosi con alcuni giornalisti specializzati è stata infatti fatta chiarezza sul tema della rateizzazione dei debiti tributari. Occorre ricordare che fra le modifiche apportate dal recente D.Lgs. 159/2015 c’è anche quella relativa alla concentrazione della riscossione dei tributi per renderla più celere. L’agenzia fiscale ha precisato innanzitutto che il Dlgs n 159/2015 non può essere esteso ad esempio alla definizione agevolata delle sanzioni, i cui importi devono versarsi entro il termini per la proposizione del ricorso.

Il D.Lgs. n.159/2015 oltre a prevedere che gli avvisi bonari fino a €. 5.000 si possonodilazionare in 8 rate, prevede anche che le lievi irregolarità noncompromettono l’intera rateazione. Viene introdotto dunque il principio del “lieve inadempimento”. Tale principio ha ad oggetto le rateazioni disposte a seguito degli accertamenti relativi al controllo automatizzato o formale, la mediazione, la conciliazione giudiziale e l’accertamento con adesione. Il legislatore, ha previsto che la decadenza dal beneficio della rateazione non si verifica nel caso in cui::

  • il versamento della rata è insufficiente per unafrazione non superiore al 3% e in ogni caso a €. 10.000.
  • il versamento della prima rata è stato eseguito con un ritardonon superiore a 7 giorni.

Autotutela parziale e ravvedimento operoso

In questi casi, qualora appunto il contribuente si ravveda dell’illecito tributario commesso prima che l’azione di accertamento sia stata avviata, egli può evitare l’iscrizione a ruolo attraverso appunto il ravvedimento operoso.

E’ necessario però che provveda al versamento della 1^ rata entro 7 giorni e la sanzione che si applica nella misura ordinaria del 30% non viene applicata. L’Agenzia delle Entrate ha pertanto precisato con riguardo alle rate degli avvisi bonari, che le somme dovute a seguito dei controlli automatizzate e formale delle dichiarazioni dei redditi possono essere dilazionate con rate trimestrali di pari importo e non anche di importo decrescente.

Il D.Lgs. n. 159/2015 ha inoltre previsto che “il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti nei casi di revoca parziali degli avvisi in autotutela. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre ritenuto possibile la fruizione della riduzione delle sanzioni a un 1/6 di quanto irrogato. L'integrale e tempestivo versamento dell’importo dovuto perfeziona la definizione agevolata.

Chiarimenti sulle disapplicazione delle sanzioni

La Stabilità 206 ha introdotto delle norme finalizzate a consentire ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute di essere riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso.Tale beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2015 con riguardo al versamento delle imposte dirette. Tuttavia opera la condizione che prevede che gli stessi devono riprendere il versamento della 1^ delle rate scadute entro il 31 maggio di quest’anno. Il contribuente deve trasmettere nei 10 giorni successivi al versamento, copia della quietanza all’Ufficio competente. In tali ipotesi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che opera la disapplicazione della relativa sanzione ( pari al 60%). L’agenzia delle entrate, quindi quando rielabora il piano di ammortamento effettua il calcolo delle rate ancora dovute inserendo gli importi già pagati a titolo di sanzione.