Il creditore, con lo strumento della ricerca telematica e dell’accesso diretto all’anagrafe tributaria e ai conti correnti, può facilmente scoprire delle somme di denaro o altri beni facilmente pignorabili. L’iter che permette di accedere a tali banche dati prevede che il creditore, tramite il proprio avvocato, inoltri una richiesta o un'istanza di autorizzazione al Presidente del Tribunale. Solo cosi' potrà accedere alle banche dati dell’amministrazione finanziaria che sono generalmente accessibili dalle P.A. per i controlli fiscali nei confronti dei contribuenti.

Esse sono le banche dati degli istituti previdenziali, l’anagrafe dei conti correnti e l’anagrafe tributaria

Qual è la procedura per la presentazione dell’istanza ?

Il modello di istanza deve essere presentato obbligatoriamente al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza. Per farsi autorizzare ad effettuare la ricerca dei beni del debitore inoltre il creditore deve pagare un contributo unificato pari a 43 euro. L’istanza deve essere presentata non oltre 90 giorni dalla notifica del precetto. Il Presidente del tribunale, solo nei casi più urgenti, può autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare prima che è stato notificato il precetto.L’istanza deve contenere l’indicazione delle generalità complete delle parti e dell'avvocato difensore; dell’indirizzo PEC del difensore e in ultimo tutti i titoli esecutivi(precetto correttamente notificato).

Il giudice dopo aver emesso un decreto di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni pignorabili, deve esibirlo all’ufficiale giudiziario. Quest’ultimo accede telematicamente ai dati contenuti nelle banche dati delle PA. L’ufficiale giudiziario procede quindi al pignoramento. Il creditore in casi eccezionali può essere autorizzato dal Tribunale a consultare personalmente le banche dati telematiche

Indagini su conti correnti e pignoramento

In questo modo il creditore può conoscere in quale istituto di credito il debitore ha aperto un proprio conto corrente o dove il debitore presta la propria attività lavorativa o se percepisce una pensione dall’Inps.

Il creditore in questo modo può anche conoscere prima della notifica dell’atto di pignoramento se il conto corrente del debitore è in rosso. Una volta rintracciato il conto corrente è possibile poi iniziare un pignoramento presso terzi sulle somme spettanti al creditore che siano nella disponibilità della banca. La banca, infatti ricevuta la notifica del pignoramento, è obbligata a vincolare il conto corrente per una somma pari all’importo per cui si procede, aumento della metà.

Per mettersi al riparo da un possibile pignoramento il debitore può comunque mantenere il conto corrente quasi vuoto. Non è necessario, che il creditore conosca l’esigibilità del credito dato che non è un presupposto necessario per la sua pignorabilità. Tale procedimento comunque anche per via del fatto che prima di fare istanza al Tribunale il creditore deve ottenere da questo un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo) può essere molto costoso e lungo. In alternativa il creditore può sempre venire a conoscenza dell’esistenza di crediti vantati nei confronti dal proprio debitore mediante un’attività investigativa tramite delle agenzie specializzate in tale attività di ricerca. Per altre informazioni sul tema potete premere il bottone Segui accanto in alto accanto al mio nome.