I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.3/E del 2 marzo,non hanno riguardato solo il bonus mobili e alle spese per ristrutturazioni, ma anche la deduzione per l’acquisto di immobili da locare, le spese sanitarie e scolastiche e il leasing abitativo. Ricordiamo come la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto delle misure favorevoli nei riguardi degli immobili concessi comodato e in locazione a canone concordato, previa sussistenza di alcuni presupposti. Sugli immobili considerati seconde case e dati incomodato d’uso a figli o genitori, è prevista infatti una detrazione del 50% della base imponibile IMU qualora il contratto di comodato venga registrato all’Agenzia delle Entrate.

Sono però necessarie altre condizioni: il comodante deve possedere un solo immobile e deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova l’immobile. In caso di immobili locati a canone concordato è’ prevista invece una riduzione del 25% per IMU e TASI.

Deduzioni collegate agli immobili da acquistare

L’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche sulla deduzione del 20% prevista dall’art. 21, D.L. n. 133/2014. Nello specifico, la disposizione consente di usufruire di talededuzione per gli acquisti di immobili abitativi destinati alla locazione, avvenuti fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017. L’Agenzia fiscale prevede che il limite di spesa di 300.000 euro costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione.

Secondo l’Agenzia fiscale inoltre la deduzione va calcolata una sola volta per ogni singolo immobile e pro-quota. Ad esempio se un soggetto acquista più abitazioni, di cui una al prezzo di 200 mila euro ed un’altra al prezzo di 150.000 euro avrà diritto alla deduzione del 20% sull’importo di 300.000 euro. L’Agenzia delle Entrate ha dato risposta positiva anche sulla possibilità di fruire di questa deduzione per l’intera durata del mutuo.

Tale deduzione diviene ammissibile anche nel caso di stipula di un contratto di locazione a canone concordato la cui durata è stabilita in anni “6+2”. Sul fronte delle spese sanitarie, L'agenzia ha chiarito che non si possono detrarre quelle per il pedagogista né quelle per i trattamenti di haloterapia, mentre si ha diritto alla detrazione per l'ozonoterapia e la mesoterapia.

L’Agenzia fiscale ha chiarito per quanto riguarda le spese scolastiche che le spesa per la mensa scolastica, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza rientrano fra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione del 19% nel limite massimo di spesa di 400 euro. Stesso discorso vale senza limiti i spesa vale per le erogazioni liberali finalizzate all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell’offerta formativa

Leasing abitativo:chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con riguardo alle novità previste per il leasing immobiliare abitativo, l’Agenzia Fiscale ha precisato che si tratta di un’agevolazione IRPEF che è fruibile da soggetti con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, privi di abitazione principale.

I titolari dei contratti stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 potranno portare in detrazione i costi del leasing “1° casa” in misura più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni legate all’apertura di un mutui ipotecari. I giovani sotto i 35 anni all'atto possono usufruire di una detrazione

  • pari al 19% dei canoni di leasing fino a 8 mila euro annui
  • pari al 19% del prezzo del riscatto fino a 20 mila euro annui

Per chi ha più di 35 anni, il cui reddito non supera 55.000 euro questi incentivi fiscali sono dimezzati. E’ prevista infatti una detraibilità dall’IRPEF del 19% dei canoni di leasing (fino a 4 mila euro annui)e una detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino a 10 mila euro).L'importo dell’imposta di registro dapagare è pari al 1,5%. Per altri aggiornamenti sul tema potete premere il tasto Segui accanto al nome.