Equitalia, come abbiamo già visto in un precedente articolo, dopo aver rintracciato il conto corrente del debitore può iniziare un pignoramento presso terzi sulle somme spettanti al creditore che sono a disposizione della banca. In tali casi può ricorrere ad una procedura ordinaria disciplinata dal codice di procedura civile, o ad una procedura speciale che dà all'ente di riscossione la possibilità, dopo 60 giorni dal termine concesso per saldare il debito, di “prelevare immediatamente” le somme dal conto corrente.

Ma occorre fare un passo indietro per precisare che la notifica del pignoramento presso terzi, così come ha chiarito il viceministro all’Economia Enrico Morandoin una risposta ad una interrogazione parlamentare in commissione finanze alla camera, avviene prima alla banca e poi al debitore.

Ciò significa che l’ignaro debitore potrebbe venire a conoscenza del pignoramento nel momento in cui, recandosi allo sportello della propria banca per prelevare, gli dovesse esserenegato l’accesso al proprio conto corrente perché la banca ha provveduto a bloccarglielo. Per questo motivo, i parlamentari che hanno proposto l’interrogazione al Mef, auspicano una modifica della legge che posticipi l’efficacia del provvedimento presso la banca, solo dopo la notifica degli atti al contribuente.

Cosa prevede la legge?

Ora, posto che l'Istituto di credito prima di bloccare il conto corrente dovrebbe sempre informare tempestivamente il cliente, la legge non prevede uno specifico obbligo di notificare il pignoramento prima al contribuente.

Il Mef ha quindi richiamato i principi in materia di procedimento di pignoramento presso terzi sui conti bancari. La norma, inoltre, non specifica nemmeno quale notifica debba partire per prima, tra quella indirizzata al debitore e al terzo pignorato (che può essere datore di lavoro, una banca, ente previdenziale, ecc.). Ne consegue che, nel silenzio normativo, si preferisce notificare l’atto di pignoramento prima alla banca e solo in un secondo momento al contribuente, per evitare che questi possa porre in essere operazioni di sottrazione dei beni e delle somme all’ultimo minuto, quando ancora l’istituto di credito non ha provveduto a bloccare il conto corrente.

L'operazione successiva sarà un'intimazione di pagamento,nella quale si inviterà il debitore a saldare il debito entro 60 giorni. Se il debito non dovesse essere estinto, la banca sarebbe legittimata ad espropriare i soldi presenti sul conto, versandoli ad Equitalia. Il debitore, per sbloccare il conto corrente può pagare, può chiedere un piano di dilazione del debito, o può contestare il pignoramento di fronte all’autorità giudiziaria.

Altri limiti previsti per il pignoramento

Ne consegue che neanche una situazione di urgenza potrebbe cambiare tale situazione. Come confermato anche dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n.70/2016, Equitalia deve tuttavia rispettare una serie di limiti nel caso di pignoramento sul conto corrente di stipendi e pensioni. Il blocco, infatti, deve rispettare un “minimo vitale” che è pari a tre volte l’assegno sociale (ossia 1.345,56 euro). Il pignoramento, quindi, può estendersi solo alle somme che eccedono tale limite.

Se il pignoramento dello stipendio o della pensione avvengono presso il datore di lavoro o l’INPS, se questi non sono superiori a 2.500 euro, si può effettuare un'espropriazione nei limiti di 1/10.

Se entrambe le retribuzioni sono comprese fra 2.501 e 5 mila euro, si può pignorare fino ad 1/7. Qualora invece fossero superiori a 5.001 euro, si potrebbe effettuare il pignoramento nei limiti di 1/5. Per altre info sul tema, potete premere il tasto "Segui"accanto al nome dell'autore.