Da oggi porte aperte al Fisco grazie al caso della Lista Falciani approvata dalla Suprema Corte. La vicenda che fa da cornice alla importante decisione della Cassazione è il caso di un dipendente di una banca francese, di nome Hervè Falciani, che nel 2008 rese pubblici migliaia di dati riservatissimi su una serie infinita di furbetti evasori fiscali che avevano aperto conti correnti in vari paradisi fiscali.La Cassazione con l’ordinanza n.17503/2016 questa volta però ha sentenziato un principio importante: ovvero che i dati bancari di un dipendente possono essere usati anche nel contraddittorio con il contribuente, sebbene se ne sia entrati in possesso illegalmente.

I supremi giudici si sono appellati ai doveri inderogabili di solidarietà e a quello di concorrere alle spese pubbliche (art.53 cost.) tenendo conto propria capacità contributiva e immolando così il diritto alla riservatezza.

Il caso della Lista Falciani: da oggi un precedente rilevante

Tutto è cominciato quando uno degli evasori di turno ha ricevuto dall’agenzia delle Entrate un accertamento fondato sui dati contenuti nella 'lista Falciani'. Dopo aver proposto l’impugnazione, sebbene i giudici tributari di primo grado avessero detto no all'utilizzo della 'famosa lista', proprio perché sottratta illegalmente, la Cassazione ha mutato parere.

A nulla sono valse le difese del contribuente che ha puntato infatti al riconoscimento dell’inutilizzabilità di elementi acquisiti anche in violazione della Convenzione relativa alle doppie imposizioni.

La Corte di cassazione ha accolto le ragioni dell’Agenzia delle Entrate che ha lamentato invece un’errata valutazione delle prove. Si è decretato non solo l'utilizzabilità della “lista scandalosa”, confermando altresì quei precedenti giurisprudenziali che in definitiva considerano prova anche quelle acquisitiva in maniera del tutto irrituale.

L’unico limite imposto dalla Cassazione è stato proprio quello legale, che significa che l’inutilizzabilità deve essere prevista da un'apposita previsione di legge o deve trattarsi di dati acquisiti in violazione di diritti del contribuente quali l’inviolabilità del domicilio, della libertà personale ecc.. Il dispositivo della sentenza, nel caso di specie, ha statuito quindi l’assenza di una disposizione di legge che vietasse l’utilizzo delle prove illegittimamente acquisite.

Effetti pratici dell’Ordinanza n.17503/2016

In tali casi viene dunque meno la necessità di una preventiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate destinataria e dunque le notizie così acquisite sono pienamente utilizzabili sia nella fase dell’accertamento sia nel contenzioso. E proprio perché la violazione della riservatezza dei dati bancari non gode di copertura costituzionale sarà il giudice di merito a dover esaminare ogni volta l’attendibilità delle prove e dei dati acquisiti in modo non conforme a quanto prescritto dalla legge.

L’effetto e le conseguenze pratiche dell’ordinanza sono chiare: nel contraddittorio con il contribuente, sono utilizzabili anche le informazioni bancarie trasmesse dall'autorità francese a quella italiana, ai sensi della direttiva n.

77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica, benché acquisiti in modo illecito. Ciò significa che se l’accertamento fondato sulla lista Falciani è da ritenersi legittimo, lo sarà qualsiasi altro accertamento avvenuto illegalmente e arbitrariamente e questo proprio perché non sono per nulla definiti i contorni della definizione di 'violazione di un diritto del contribuente'.Non sarà questo un modo per attribuire poteri maggiori all’Amministrazione finanziaria?