La giurisprudenza maggioritaria è ormai orientata ad accordare la restituzione dell’IVA sulla tariffa rifiuti prevista dall'art. 49 del d.lgs. 22/1997. Tale importante statuizione è da ritenersi legata al fatto che si tratta di un'entrata tributaria e non corrispettiva di un servizio. Addirittura qualche giorno fa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5627/2017 ha non solo accolto la richiesta di restituzione di importi a titolo IVA che era stata indebitamente applicata dalla società responsabile sulle bollette emesse per la riscossione della relativa tariffa rifiuti negli anni 2006-2009, ma ha anche previsto un termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale per richiedere gli importi.

Gli importi in restituzione riguardano in particolare la "tariffa di igiene ambientale" (Tariffa Ronchi) che è stata abrogata dal 2013. Dopo le pronunce della Corte Costituzionale e della stessa Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5078/16) si è quindi negata la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA e caratterizzato dal pagamento di un "corrispettivo" per la prestazione di servizi in virtù del d.P.R. n. 633/72, artt. 3 e 4.

Le motivazioni della Corte di cassazione

In particolare gli Ermellini hanno ritenuto irrilevante che il gestore sia una società privata, non equiparabile ad un "ente pubblico” dal momento che di fatto il soggetto di diritto privato esercita gli stessi poteri pubblici dell'ente locale, riscuotendo il tributo per conto del Comune impositore.

Le attività del gestore svolte rimangono quindi esenti da IVA, anche se comportano la riscossione di canoni, diritti, contributi.

I giudici di legittimità hanno fatto delle precisazioni anche sui termini di prescrizione in quanto il diritto di credito azionato deve sottostare al termine ordinario decennale. Il privato quindi può far valere un autonomo diritto con una azione di condanna alla restituzione dell'indebito oggettivo.

Non si tratta dunque di un rimborso d’imposta. Ne consegue che la domanda di restituzione degli utenti sarà limitata al recupero della sola quota-fatturata corrispondente alla somma dell'IVA

Come chiedere il rimborso dell’IVA pagata sulla TIA?

Per chiedere il rimborso presso un qualsiasi sportello di un’associazione consumatori (in primis Asso-consum, Codacons, Altroconsumo ecc.) bisogna recuperare le vecchie bollette degli ultimi 10 anni, risalenti quindi al 2007.

Il cittadino dopo aver appurato di averla pagata ingiustamente deve compilare una specifica modulistica per richiedere il rimborso ed ottenere quanto indebitamente pagato. Le somme restituite variano in relazione alla spesa che ogni privato aveva versato nel corso degli anni. Secondo la Corte di Giustizia UE, l’IVA non sarebbe dovuta nemmeno sul canone Rai.