La Cassazione, con la recentissima decisione n. 8150/17 del 29 marzo ha statuito che, dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo contro un condominio, prima di iniziare l’azione esecutiva nei confronti del singolo condomino (tenuto al pagamento pro-quota) è necessaria la previa notifica del decreto in forma esecutiva. In pratica il creditore che ottiene un titolo esecutivo nei confronti dell’intero Condominio (rappresentato dall’amministratore pro tempore) potrà agire esecutivamente anche nei confronti dei singoli condomini morosi, ma solo dopo aver notificato anche nei confronti di questi il titolo esecutivo.

Se invece il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio viene azionato direttamente mediante la notifica dell’atto di precetto contro il singolo condomino moroso, allora si avrà violazione degli articoli 479 e 654 c.p.c. co. 2. In effetti l’art. 654 c.p.c. al comma secondo dispone che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, “Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”. Tale norma consente di notificare direttamente l’atto di precetto all’ingiunto anche senza rinotificare il decreto in forma esecutiva".

Il decreto ingiuntivo esecutivo va notificato anche al singolo condomino moroso

Però, a dire della Cassazione, tale norma (art. 654 c.p.c. comma 2) non può applicarsi anche nei confronti del singolo condomino in quanto, affermano testualmente gli ermellini “qualora si voglia agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del condominio occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato, essendo il principio di cui all'art.

654 cit., secondo comma, secondo il quale ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, applicabile solo nei confronti dell'ingiunto (in questo caso del condominio intero)".

Ciò in quanto il condominio rappresenta un centro di interessi differente rispetto ai singoli condomini sebbene non abbia un’autonomia patrimoniale perfetta.

Quando il creditore vuole azionare contro il singolo condomino un titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell’intero condominio è necessario che notifichi nei confronti di quest’ultimo il titolo in forma esecutiva prima di poter procedere all’esecuzione forzata. Si tratta infatti di un’azione esecutiva verso un soggetto (il condomino moroso) differente dall’ingiunto (condominio) e pertanto è da ritenersi non applicabile l’art. 654 c,p.c. co. 2 che invece vale solamente nei confronti del soggetto originariamente ingiunto, ovvero l’intero condominio.

Il fatto che l’amministratore abbia ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo non esime il creditore dal notificare il titolo esecutivo anche nei confronti del singolo condomino nei confronti del quale voglia mettere in esecuzione il titolo: “Il singolo condomino non è indicato nell'ingiunzione ma è responsabile solo pro quota della obbligazione a carico del condominio".

Ovviamente sarà possibile notificare al condomino il titolo esecutivo unitamente all’atto di precetto. Il condomino contro il quale si vuole agire esecutivamente deve essere messo a conoscenza del titolo esecutivo (art. 474 cpc) in modo che possa eventualmente adempiere spontaneamente come stabilito dall’art. 480 cpc. In caso contrario l’atto di precetto sarà dichiarato nullo a seguito di opposizione del condomino preso di mira. Per restare aggiornato sulle novità di diritto, lavoro ed economia premi il tasto Segui accanto al nome dell’autore.