Dopo l'annuncio ufficiale, risalente ormai a diversi mesi fa, le misure previdenziali a sostegno delle politiche familiari introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 hanno dovuto fare i conti con continui ritardi e rinvii che, nel tempo, hanno segnato inevitabilmente l'intero iter procedimentale. Per questo motivo le famiglie italiane, nonostante le promesse fatte, si sono spesso trovati nella posizione di mettere in dubbio l'intero sistema, denunciando la mancanza di tempi certi e l'impossibilità di accedere di fatto ai benefici e alle agevolazioni loro promesse.

Questa settimana però finalmente un passo avanti è stato fatto in merito al bonus nido di mille euro e, con la circolare dell'Inps n.88/2017, una data di inizio è stata resa nota ufficialmente: a partire dal 17 luglio infatti sarà possibile presentare domanda.

Cosa fare per ottenerlo?

Secondo le istruzioni operative rilasciate dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale la domanda potrà essere presentata solo per via telematica, e i soggetti beneficiari del bonus potranno inoltrare la propria richiesta in uno dei seguenti modi:

  • tramite portale INPS;
  • rivolgendosi al contact center telefonico dell'Istituto di Previdenza;
  • oppure ancora affidando il disbrigo della pratica ad un patronato.

Come sappiamo il contributo - pari a mille euro totali erogati in 11 rate mensili da 90,91 euro ciascuna - è destinato a coprire le spese sostenute dai genitori per l'iscrizione del proprio bambino all'asilo nido (sia pubblico che privato), ma lo stesso bonus potrà essere richiesto anche dalle famiglie con bambini affetti da gravi patologie che necessitano di un supporto assistenziale direttamente presso la propria abitazione e, di conseguenza, non possono frequentare l'asilo (l'importo sarà destinato dunque a coprire in parte le spese di assistenza).

E' importante ricordare a tal proposito che nella richiesta bisognerà indicare e si sceglie l’opzione asilo nido o quella di supporto a casa. Nel primo caso inoltre la domanda dovrà essere presentata dal genitore che ha pagato la retta (allegando alla richiesta la documentazione attestante l'avvenuto pagamento); nel secondo invece il genitore deve coabitare con il minore (o avere dimora abituale nello stesso comune) e dimostrare di avere diritto al contributo attraverso apposita dichiarazione rilasciata dal pediatra che, nello specifico, attesti la grave patologia e l'impossibilità di frequentare l'asilo.