Anche il debitore eccessivamente indebitato merita un’appropriata tutela, ciò è quanto statuito dal Tribunale di Lodi in una recente ordinanza emessa in relazione ad un giudizio di esecuzione (pignoramento).

Il sovraindebitamento e la legge salva-suicidi

Con la recentissima ordinanza il Tribunale di Lodi ha praticamente bloccato una procedura esecutiva promossa nei confronti di un soggetto che aveva presentato la richiesta di ammissione alla procedura prevista dalla legge 27.01.2012, n. 3 (cd. composizione della crisi da sovra-indebitamento), detta anche legge salva suicidi.

In pratica con la procedura prevista da tale norma è possibile bloccare o evitare l’inizio di una procedura esecutiva.

Cona tale procedura il debitore ha la possibilità di elaborare un piano di rientro con uno degli organismi abilitati e di presentarlo al Tribunale, prevedendo un pagamento a saldo e stralcio, in grado di soddisfare tutti i creditori, ma solo in modo parziale.

Il piano, se accolto dal tribunale, obbliga tutti i creditori ad accettarlo Tale piano infatti non necessariamente prevede la soddisfazione di tutti i creditori. Per effetto di tale procedimento tutte le procedure in corso sospendono. Al termine della procedura il debitore viene esdebitato, pertanto libero dai debiti.

Il caso

Nel caso di specie si trattava di un imprenditore non più in attività a causa della mole di debiti accumulati, delle pretese bancarie, e dei molteplici crediti non riscossi: a causa di tale grave situazione economica era rimasto praticamente sommerso da debiti che superavano il valore dei suoi beni e della sua abitazione.

In considerazione della gravosa situazione l’imprenditore aveva pensato bene di attivare la procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento. Analogamente a quanto accade per le procedure esecutive instaurate nei confronti degli enti, il giudice ha ritenuto che, in virtù della procedura di esdebitazione in atto, non fosse più possibile iniziare né proseguire azioni esecutive nei confronti del debitore ammesso alla procedura.

Gli effetti della legge n. 3/2012

In conseguenza della istanza presentata dall’ex imprenditore il giudice, all’esito della valutazione dei motivi di incapacità ad onorare i debiti, ha statuito l'impossibilità di proseguire azioni esecutive (e cautelari) oltre a quella di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio parte dei creditori, a pena di nullità. Per restare aggiornato sulle novità di diritto, lavoro ed economia premi il tasti Segui accanto al nome dell’autore.