Continua a tenere banco la rottamazione delle cartelle esattoriali, un successo che ha riscontrato grande consenso da parte gli italiani. In effetti, la possibilità di saldare un vecchio debito erariale per il solo valore nominale, senza interessi di mora né sanzioni penalizzanti, ha fatto registrare il tutto esaurito nella più temuta delle tane italiane, quella di Equitalia.

Al riguardo, tra le varie domande che i contribuenti si porgono spesso, c'è quella relativa al temutissimo pignoramento. Espressione giuridica che letteralmente significa 'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata'.

Dunque, si tratterebbe del primo atto esecutivo vero e proprio. Tuttavia, qualcuno potrebbe chiedersi se tutti i beni mobili, immobili, e magari anche gli eventuali crediti possano risultare pignorabili.

Per la giurisprudenza italiana non tutte le cose si possono pignorare. Attenzione però, chi non paga le tasse e le imposte, potrebbe comunque passare un brutto quarto d'ora.

Beni Immobili e di famiglia

Il contribuente che abbia accumulato debiti fiscali inferiori a 20mila euro ad esempio, non si vedrà mai ipotecare la casa. Stessa sorte per il pignoramento, infatti, se il fisco vantasse un credito inferiore a 120 mila euro nei confronti di una persona fisica, non può pignorare la casa se questa o l'insieme di beni immobili del debitore non superano tale cifra.

Fermo restando che risulti il luogo di residenza del contribuente in mora, e che sia accatastato come abitazione civile non di lusso. Tuttavia, se l'immobile fosse collocato all'interno del cosiddetto fondo patrimoniale le cose cambierebbero drasticamente.

Il Fisco inoltre, non potrà usufruire neanche dei cosiddetti beni assolutamente impignorabili o di famiglia.

Vale a dire, il piano cottura, il tavolo e le sedie da pranzo, il frigorifero, la lavatrice, i letti, gli armadi, ecc. che non abbiano un valore di antiquariato o artistico e che risultino indispensabili al debitore e alla sua famiglia.

Per quanto riguarda l'automobile invece, questo può essere sequestrato se per il debitore intestatario non è uno strumento di lavoro.

Stipendio, pensione e conto corrente

Questo è capitolo fonte di diatribe quotidiane, e al quale sarebbe meglio prestare la dovuta attenzione. La legge proibisce il pignoramento dell'ultimo stipendio o pensione se queste sono già state accreditate. In effetti, in entrambi i casi la corretta procedura andrebbe espletata presso il datore di lavoro o l'ente previdenziale prima che quest'ultimi eroghino la retribuzione. Tuttavia, tale espropriazione non deve mai superare la quinta parte degli emolumenti. Quota che si riduce a un decimo se l'importo percepito non supera i 2.500 euro. Ma nel caso delle pensioni esiste anche un minimo vitale o soglia di sopravvivenza, che equivale a 1,5 volte l'assegno sociale.

Minimo che oggi dovrebbe aggirarsi intorno ai 672,10 euro.

Per quanto riguarda il conto corrente atto a ricevere lo stipendio o pensione, non può essere vuotato da un pignoramento in corso. Infatti, la legge stabilisce che su quei conti debbano rimanere almeno 1344,21 euro.

Infine, se i beni cointestati posso essere pignorati solo al 50 percento, nessuno, neanche il fisco potrebbe insinuare il pignoramento di una polizza vita.