Entro il dodici giugno, scadenza prorogata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 maggio, dovrà essere presentata la prima trasmissione delle comunicazioni Iva, in particolare le liquidazioni del primo trimestre (anche in caso di quelle mensili). Esenti da questo termine saranno i contribuenti dispensati dalla trasmissione della dichiarazione annuale o periodica, a condizione che ne abbiano richiesto ed ottenuto l’esonero nel primo trimestre di quest’anno.

Massimo Miani, presidente dei commercialisti, ha definito la proroga “tardiva ed insufficiente” specificando tra l’altro che “siamo di fronte all’ennesimo caso di proroga che giunge a poco più di quarantotto ore dalla scadenza prefissata.

Una situazione che è ormai diventata la norma nei rapporti tra amministrazione fiscale e professionisti, in aperta e costante violazione di quanto stabilito dallo Statuto del contribuente. L’incertezza sta diventando l’emblema del nostro sistema fiscale”.-

Sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche.

Il modello è un frontespizio nel quale devono essere indicate le generalità del contribuente e l’impegno alla trasmissione telematica, sottoscritta dall’intermediario incaricato.

Il quadro VP della comunicazione periodiche Iva raccoglie i dati della dichiarazione e va compilato un modulo per ogni distinta liquidazione: chi avrà a che fare con le periodiche mensili dovrà compilare un modulo per ogni mese, chi invece tratterà liquidazioni trimestrali dovrà compilare un solo modulo, chi invece dovrà presentare entrambe le comunicazioni dovrà adempiere ad entrambe le opzioni.

Il modulo VP è composto a sua volta da 14 sottocategorie. Nel VP2 va indicato il totale delle operazioni attive, intese come la somma degli imponibili delle vendite e dei corrispettivi, gli importi non esenti o imponibili delle vendite e l’imponibile dell’IVA sospesa delle vendite. Restano escluse le operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art.

36-bis. Vanno però indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.

Nel rigo VP3 va indicato il totale delle operazioni passive, intesa come la somma degli acquisti interni, ad esigibilità differita e quelli con IVA indetraibile.

Nel riquadro VP4, invece, viene indicata indicata l’IVA esigibile; nel VP5 e nel VP6 deve essere indicata l’IVA a credito o dovuta; nel VP7 e nel VP8 verranno indicati il debito e il credito del periodo precedente, e così via.

Nel rigo finale, il VP14, va indicata l’IVA da versare o a credito.

Modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere trasmessa in formato Xml (eXtensible Markup Language), in modalità telematica o attraverso la sezione online “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia dell’Entrate o tramite il “Ftp” (protocollo di trasferimento file).