La battaglia contro l'Amianto e le conseguenze derivanti da un'esposizione prolungata ad esso potrebbero essere giunti ad uno straordinario punto di svolta. Secondo, infatti, quanto statuito, in sintesi, dalla Corte di Cassazione nella sentenza n°2421/17 del 13 ottobre 2017, la paura di ammalarsi di tumore sarebbe all'origine di un danno morale protetto dal nostro ordinamento giuridico e quindi, per ciò stesso risarcibile.

I fatti alla base della decisione della Corte

Il caso esaminato dalla Suprema Corte prende le mosse dal rigetto di un precedente ricorso dell'autorità portuale contro una sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva condannato l'autorità a pagare sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale nei confronti del lavoratore dipendente che per anni era stato regolarmente esposto alle microfibre di amianto, essendo impiegato come scaricatore di porto.

Il lavoratore aveva sviluppato, secondo gli esami clinici effettuati, delle placche pleuriche che lo avevano indotto a temere per la sua vita futura. Pensava, infatti, di stare sviluppando una neoplasia da contaminazione da amianto, il cosiddetto mesotelioma.

Le motivazioni della sentenza del Supremo Collegio

Il Giudice di legittimità ha ribadito, con la sentenza appena emessa, un orientamento consolidato nella Giurisprudenza italiana. Secondo tale giurisprudenza, infatti, il danno morale, che rappresenta una specificazione del danno non patrimoniale, è legittimamente configurabile quando ci si trovi di fronti al timore, basato su prove concrete, di uno sviluppo, anche solo eventuale, di una malattia futura potenzialmente letale.

In questo caso specifico le prove sarebbero fornite dalla presenza delle sopraddette placche pleuriche. La Corte ha anche affermato che l'eventuale risarcimento, quantificato dalla corte d'Appello, non pregiudica il riconoscimento al lavoratore delle prestazioni a carico del fondo vittime dell'amianto, come pure delle rendite Inail.

Entrando maggiormente nello specifico delle motivazioni della sentenza del 13 ottobre, il Supremo Collegio ha affermato che l'autorità portuale è venuta meno ai doveri imposti, in linea di principio, dall' articolo 2087 del Codice Civile. Era dovere dell'autorità portuale, infatti, a mente del suddetto articolo introdurre delle misure di protezione dell'incolumità fisica dei lavoratori.

Nello specifico delle mascherine per evitare di respirare le microfibre di asbesto. Cosa che non è avvenuta. Non è possibile nemmeno affermare che non si conoscessero all'epoca dei fatti i danni derivanti dall'esposizione all'amianto, in quanto, come più volte ribadito anche dal Giudice di legittimità, questi sono noti dai primi anni del XX secolo. Di conseguenza, secondo la Corte di Cassazione il giudice d'Appello ha operato correttamente sia nell'identificare la tipologia del danno risarcibile sia nella sua quantificazione.