Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato, mercoledì 4 ottobre 2017, le linee guida per l'applicazione della normativa sui, cosiddetti, PIR, i Piani di risparmio a lungo termine. Ciò è avvenuto in risposta alle diverse sollecitazioni delle associazioni di categoria che hanno, più volte, posto interrogativi e questioni interpretative al Legislatore.

La norma in questione, l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge n°232/2016, è stata oggetto di approfondimenti e interpretazioni estremamente ampie. E questo allo scopo di cogliere del tutto l'obiettivo alla base della creazione di questo nuovo strumento a disposizione di risparmiatori e imprese.

Da una parte, infatti, si voleva fornire alle famiglie italiane maggiori opportunità di ottenere dei rendimenti soddisfacenti dai loro investimenti e, dall'altra, aumentare le possibilità per le imprese di reperire risorse finanziarie sul mercato.

Le agevolazioni di carattere fiscale

L'aspetto di maggiore appeal per i contribuenti - risparmiatori italiani è dato dal fatto che gli investimenti in Pir godono di una totale esenzione dalle imposte sui redditi, ma anche dalle imposte di successione. Per poter usufruire di queste agevolazioni fiscali, comunque, occorre rispettare una serie di condizioni poste dalla normativa di costituzione dei Pir.

I requisiti richiesti dalla normativa

In primo luogo, per poter usufruire delle agevolazioni, il Piano di risparmio a lungo termine deve essere costituito, esclusivamente, da persone fisiche residenti in Italia.

Altro requisito riguarda un vincolo di detenzione degli strumenti finanziari. Infatti, questi devono rimanere immobilizzati almeno per 5 anni.

Inoltre, un altro requisito impone una limitazione sulla tipologia di imprese finanziabili con i Pir. Non è possibile investire in imprese la cui sede legale si trovi in Paesi non collaborativi o che non hanno accordi di collaborazione e scambio di informazioni utili ai fini fiscali con lo Stato italiano.

Inoltre, non è possibile investire tramite i Pir in partecipazioni qualificate.

Un'altra requisito esplicitato nelle linee guida del Mef ha a che vedere sulla composizione dell'investimento complessivo incluso nel Pir. Infatti, viene stabilito che per almeno 8 mesi il 70% del Pir deve essere costituito da strumenti finanziari qualificati, cioè emessi da aziende italiane o della Unione Europea non immobiliari.

E di quel 70% almeno il 30% deve essere costituito da imprese non quotate in mercati regolamentati come il Ftse-Mib

Infine deve essere rispettato un criterio di proporzionalità fra le diverse società emittenti che compongono il paniere dei titoli all'interno del Pir. La percentuale di azioni o fondi di uno stesso emittente, cioè, non può superare, anche in questo caso per almeno 8 mesi nel corso dell'anno, il 10% del totale investito. Tale percentuale vale anche per i fondi di liquidità.

Le linee guida precisano anche che ogni persona fisica può essere titolare di un solo Pir. Inoltre, ogni anno si possono investire, al massimo, 30 mila euro nel piano di risparmio fino al raggiungimento di una soglia massima di 150 mila euro.

Ulteriori chiarimenti forniti dalle linee guida

Le linee guida del Ministero chiariscono anche che, ad esempio, un minore può essere titolare di un Pir. Un eventuale trasferimento della residenza all'estero, a meno di casi particolari, comporta la decadenza del piano. Infine, in caso di cessione a terzi del Pir, come pure in caso di rimborso dello stesso, è previsto un periodo di sospensione della durata di 90 giorni nel quale il risparmiatore può effettuare un reinvestimento dei corrispettivi in strumenti qualificati ed evitare che venga meno la condizione temporale per i titoli ceduti.