In tema di usura bancaria dopo la recente sentenza del Tribunale di Brindisi che ha statuito che se il tasso di mora è superiore al tasso soglia, il mutuo è gratuito e dunque gli interessi non sono dovuti, la Corte di Cassazione ha pronunciato una importantissima decisione sulla cosiddetta “usura bancaria” .

La Cassazione, con l’ordinanza 23192/17 pubblicata il 4 ottobre, si schiera a favore di aziende, consumatori, e utenti bancari. Secondo i giudici di legittimità, ai fini dell’accertamento degli interessi usurai si possono cumulare quelli corrispettivi e quelli moratori.

Sarà quindi possibile procedere a verificare se si è superato o meno il tasso-soglia in virtù dell’articolo 1 della L108/96.

Ne discende quindi che qualora si accertasse la sussistenza dell’usura, il debitore dovrà restituire solo la sorte capitale, ad esclusione degli interessi, essendo nulla la relativa pattuizione ai sensi dell’articolo 1815 c.c.

La Cassazione: si al cumulo degli interessi moratori e corrispettivi

Nel caso di specie, quindi, gli Ermellini hanno dato ragione al mutuatario- debitore stabilendo altresì che se sono usurari solo gli interessi moratori previsti in origine nel contratto, il correntista non è tenuto sicuramente a versare quelli corrispettivi. Dopo l’espletamento della Ctu si è infatti accertato che la pattuizione del tasso degli interessi moratori era superiore al tasso-soglia di legge; l’usura quindi in tal caso era originaria e non sopravvenuta come sottolineava la banca.

E’ stata dunque rigettata definitivamente l’opposizione proposta dall’istituto bancario nei confronti dello stato passivo di un’azienda fallita. L’usura, a detta dei giudizi di Piazza Cavour, deriva appunto dal fatto che gli interessi, compresi quelli moratori, superano il limite stabilito dalla legge. Secondo la legge si può configurare l’usura appunto quando si realizza una evidente sproporzione tra prestazione del creditore e controprestazione debitoria

Da qui la decisione della Cassazione di rigettare il ricorso della banca che ribadiva come la nullità degli interessi usurari moratori non incideva sulla validità degli interessi corrispettivi che non superavano il tasso soglia.

Inderogabile quindi la decisione di negare in capo alla banca la pretesa di qualunque tipo di interesse, in questo caso usurai. Secondo la Cassazione, quindi, l’usurarietà che riguarda gli interessi moratori può ben propagarsi anche agli interessi corrispettivi.

Questo orientamento rappresenta un'assolutà novità rispetto a quello precedente proprio perché si riteneva che la sommatoria rappresenterebbe un tasso “creativo” . Per rimanere sempre aggiornati su queste novità premere il tasto "segui" in alto a sinistra