Si chiama Gianluca Grasso il cittadino romano che a ottobre 2017 ha ottenuto un'importante vittoria, non solo per sé ma, probabilmente per tutti i titolari di un conto corrente bancario. L'Arbitro Bancario Finanziario ha, infatti, stabilito, con la sentenza 11.834, di prossima pubblicazione sul sito dell'Abf, che Unicredit debba restituire al Signor Grasso gli extra - costi che la banca, unilateralmente, aveva addebitato sul suo conto corrente, denominato Genius First. Vediamo, quindi, cos'è l'Arbitro Bancario Finanziario e quali sono i presupposti di fatto e di diritto che lo hanno portato a decidere a favore del correntista.

Cos'è l'Arbitro Bancario Finanziario

Per Arbitro Bancario Finanziario si intende un sistema alternativo delle controversie che possono sorgere nei rapporti tra le banche o gli altri intermediari finanziari e i propri clienti in merito a specifiche operazioni bancarie o a particolari servizi. In effetti, si tratta di una procedura di risoluzione stragiudiziale dove le parti non necessitano neanche dell'assistenza di un legale. Infatti, l'intero procedimento, dall'istanza alla sentenza, avviene in forma scritta.

Di fatto, le decisioni dell'Abf non sono vincolanti per le parti. Quindi il soggetto soccombente potrebbe anche decidere di non adempiere. Ma, in questo caso, la notizia dell'inadempimento viene resa pubblica.

Di conseguenza, se la parte soccombente è una banca o un altro intermediario finanziario, subisce un notevole danno d'immagine e reputazionale. E, comunque, l'altra parte conserva sempre il diritto di adire le normali vie giudiziarie.

Il caso del correntista romano

Tornando al caso del Signor Gianluca Grasso, l'Abf ha stabilito che la banca ha violato le disposizioni dell'articolo 118 del Testo unico bancario.

Tale articolo detta disposizioni specifiche in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali statuendo che queste devono essere espressamente approvate dal cliente. Inoltre, prevede che al cliente venga data espressa comunicazione attraverso una modalità in cui sia chiaramente evidente l'espressione "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Infine la norma prescrive che la comunicazione avvenga per iscritto. Se la banca o l'intermediario intende utilizzare altra forma di comunicazione questa deve, sempre, essere espressamente approvata dal cliente.

Nel caso relativo al Signor Grasso la banca aveva inviato la comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali tramite email, ma senza utilizzare la formula prevista dall'articolo 118 del Tub e sopra citata. Di conseguenza, è stata condannata alla restituzione degli importi e a pagare le spese della procedura, calcolate in circa 200 euro. La somma restituita al Signor Grasso è di modesto importo, circa 20 euro. Ma è la sentenza, in se stessa, ad essere importante perché costituisce un importante precedente per casi simili.

Secondo la Banca d'Italia sarebbero circa un centinaio i casi simili dove si è verificato un aumento dei costi del conto corrente giustificati con l'adesione della Banca al Fondo per la risoluzione delle crisi bancarie. Ma visti i vari salvataggi si può presumere che i casi aumenteranno. Di certo ora Unicredit dovrà, come ricorda Gianluca Grasso, adeguare le condizioni generali di tutti i contratti di conto corrente.