La Corte d'Appello di Palermo nella sentenza n°1143/2017 ha delineato i confini dell'utilizzo delle indagini patrimoniali. Stiamo parlando di quegli accertamenti sulle capacità reddituali di un soggetto richieste alla polizia giudiziaria dal giudice. Le indagini vengono effettuate su istanza del coniuge che, di solito, risulterà poi onerato del pagamento dell'assegno di mantenimento, con lo scopo di dimostrare che non si è tenuti ad erogare una determinata somma essendo la controparte già autosufficiente economicamente.

Ebbene, la Corte d'Appello di Palermo ha, in sintesi, statuito che tali indagini patrimoniali sono ammesse solo in funzione di integrazione di un precedente schema istruttorio, ma non possono assolutamente essere utilizzate per costituire e fornire la prova della necessaria capacità reddituale dell'altro soggetto, sopratutto quando in loro assenza tale prova sarebbe mancante.

Il caso alla base della decisione

La Corte d'Appello di Palermo si è trovata di fronte al caso di un ex marito che aveva impugnato una sentenza di primo grado che lo obbligava al pagamento di un assegno per il mantenimento dei figli, uno dei quali maggiorenne e studente universitario fuori sede, e al versamento di un ulteriore importo a favore della ex moglie. Da parte sua la donna pretendeva delle somme più elevate.

La decisione della Corte d'Appello

La Corte d'Appello bocciando il ricorso dell'ex marito ha confermato il giudizio di primo grado. Innanzitutto, ha ribadito che in merito al mantenimento dei figli e delle loro esigenze di sviluppo e crescita, come anche affermato dalla Cassazione, l'assegno non va parametrato alla situazione reddituale di ciascuno dei due coniugi.

Questo vuol dire che se uno dei due è più facoltoso, secondo l'interpretazione fornita dai giudici, questo non vuol dire che il contributo a carico dell'altro debba essere diminuito.

Nello specifico i giudici avevano rilevato un sensibile divario economico tra i due coniugi determinato dal fatto che l'ex moglie aveva rinunciato a fare carriera per dedicarsi alla famiglia e ai figli.

Di conseguenza, la Corte d'Appello di Palermo, richiamando la recente sentenza della Cassazione 11504/2017, che ha dichiarato inefficace il criterio del tenore di vita, ha confermato l'assegno all'ex moglie che, a seguito della separazione, ha dovuto attivarsi per provvedere economicamente a sé e ai figli.

La Corte, infine, ha voluto precisare che il potere del giudice di richiedere alla polizia giudiziaria l'espletamento di indagini patrimoniali esplorative è.

di fatto, un potere discrezionale che deroga alla normale prassi dell'onere della prova che grava sulla parte onerata. Di conseguenza, se questa è stata negligente e carente nella fase istruttoria, tale carenza e negligenza non può essere colmata chiedendo al giudice di predisporre delle indagini. Per poter ottenere l'avallo del Tribunale il richiedente deve presentare elementi specifici e circostanziati, cosa non verificatasi nel caso specifico. Per tali motivi l'Appello è stato rigettato e confermato il giudizio di primo grado.