La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di incidenti stradali. In particolare del caso di un pedone che viene investito di notte sulle strisce pedonali. Nell'ordinanza 27524/2017, in sintesi, il Supremo Collegio ha stabilito la sussistenza del concorso di colpa del pedone che attraversa, soprattutto se fuori dalle strisce pedonali, senza utilizzare un normale criterio di prudenza ed attenzione. Vediamo di capire meglio quali sono le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato il Giudice di legittimità ad emettere un'ordinanza che rivoluziona, sotto molti punti di vista, la tutela garantita al pedone dalla norma, primo fra tutti il Codice della Strada.

I fatti alla base della pronuncia della Corte

Gli Ermellini si sono trovati a decidere sul ricorso presentato da una donna che, dopo aver subito un incidente mentre attraversava di notte sulle strisce pedonali, chiedeva il risarcimento dei danni subiti. In sede di primo grado,il Tribunale aveva riconosciuto alla ricorrente un risarcimento di 160 mila euro. Successivamente, la Corte d'Appello aveva modificato la precedente decisione riconoscendo un concorso di colpa della donna nella percentuale del 20%. La donna decideva di ricorrere in Cassazione in quanto affermava che il precedente giudice aveva stabilito che la precedenza va data sempre agli autoveicoli dove non ci sono le strisce pedonali

Le motivazioni della decisione della Cassazione

Il Giudice di legittimità, ha innanzitutto precisato che il giudice di merito non aveva assolutamente negato la responsabilità del conducente coinvolto in un incidente con un pedone.

Ma l'accento era stato posto sulla condotta gravemente colposa del pedone, nel caso specifico la ricorrente, che aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali. Quindi, anche se il Codice della Strada prevede una tutela rafforzata nei confronti dei pedoni, questa non può mai prescindere dalla necessità che gli stessi adottino dei comportamenti dettati dalla normale prudenza.

Nel caso specifico la ricorrente avrebbe violato il disposto dell'articolo 1227, primo comma, del Codice Civile che, disciplinando il concorso di colpa del creditore, viene dagli Ermellini applicato al caso in oggetto per analogia.

D'altra parte, se è vero, continua il Supremo Collegio, che la guida del conducente dell'autoveicolo è stata, nella fattispecie, alquanto distratta, bisogna ricordare che anche la ricorrente è venuta meno al disposto dell'articolo 190, comma quinto, del Codice della Strada.

In base a tale disposizione, sarebbe stato segno di normale prudenza, in una zona priva di attraversamenti pedonali, premunirsi di dare la precedenza agli autoveicoli che sopraggiungevano.

La difesa della ricorrente ha, anche, cercato di fare leva sul suo pregresso stato di invalidità per ottenere una quantificazione maggiore del danno subito. Ma il Giudice di legittimità ha negato tale presupposto affermando che la richiesta sarebbe stata opportuna se lo stato di invalidità fosse stato causato dall'incidente. Ma esso era presente anche prima. Quindi, se il giudice avesse avallato questa interpretazione avrebbe confuso le nozioni di causalità naturale e giuridica dei fatti. Per tali motivi gli Ermellini hanno rigettato il ricorso proposto.