La legge nota come'salva-suicidi'(L. n. 3/2012)ha esteso al consumatore-debitore,soffocato dai debiti ed impossibilitato ad estinguerli integralmente,la possibilità di ricorrere ad una particolare procedura di composizione della crisi economica per sovraindebitamento.

Presupposti oggettivi e soggettivi

La normativa in esame permette al consumatore-debitore, ovvero la persona fisica che ha contratto debiti (obbligazioni pecuniarie) per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali, di chiudere definitivamente le proprie pendenze debitorie sia con Equitalia (o altro agente della riscossione) che con le banche, facendo ricorso alla procedura di composizione della crisi per sovraindebitamento, che può essere esperita quando i creditori non abbiano accettato in prima battuta una soluzione transattiva, anche detta 'proposta a saldo e stralcio'.

L’art. 6 comma 1 lett. a) della legge n. 3/2012, stabilisce che può beneficiarne il consumatore che si trovi in una situazione disovraindebitamento, vale a dire ‘"a situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina una significativa difficoltà o incapacità di estinguere i debiti". Rientrano nella procedura molti casi, ad esempio: mancato pagamento delle rate del finanziamento, del mutuo, carte revolving e i vari prestiti effettuati da banche o da finanziarie.La novità degli ultimi mesi è che tale procedura può essere richiesta anche per i debiti pendenti con Equitalia o con altri agenti della riscossione, ed anche quando il creditore sia soltanto uno.

I primi provvedimenti arrivano dal Tribunale di Busto Arstizio, che ha omologato con decreto del 15/9/2014 il piano di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da un cittadino ad Equitalia Nord. La somma accolta dal Giudice è di 11 mila euro a fronte di un debito di oltre 87 mila euro. Un altro provvedimento favorevole nei confronti di un consumatore rimasto senza lavoroè stato emesso dal Tribunale di Napoli con decreto del 28/10/2015 omologando il piano proposto che prevedeva il dimezzamento dei debiti assunti per un mutuo ipotecario con una Banca.

Come funziona la procedura di composizione della crisi?

Il cittadino debitore che si trova in una persistente difficoltà economico-finanziaria può rivolgersi al Tribunale competente per territorio (cioè dove ha la residenza) ed avanzare una proposta che, se accolta, diviene vincolante e deve essere necessariamente accettata dal/dai creditore/i.

Il ‘piano del consumatore’ deve essere redatto da un professionista (avvocato, commercialista o notaio) oppure da un Organo di Composizione della crisi e deve contenere le modalità di ristrutturazione del debito attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (articoli 8 e 9 della legge n. 3/2012). Il piano deve essere omologato entro 6 mesi dalla presentazione della proposta, depositata in Tribunale, previo accertamento da parte del Giudice dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012 e previa verifica dell'assenza di atti in frode ai creditori.