In attesa della pubblicazione delle Graduatorie di istituto definitive a copertura del triennio 2014/2017, forti sono i dubbi di accettazione o rifiuto per i docenti che ricevono numerose convocazioni dalle scuole nelle quali si era inseriti nelle graduatorie precedenti. L'indecisione deriva dal fatto che molti docenti, con l'aggiornamento delle Graduatorie di istituto hanno aumentato il proprio punteggio o hanno cambiato fascia (come per esempio i diplomati magistrale dalla III alla II fascia) potendo aspirare a un contratto migliore; altri hanno cambiato provincia; altri ancora ricevono delle convocazioni con contratti di supplenza fino ad avente diritto, che non ha una scadenza prestabilita. E' importante, dunque, chiarire che, se un docente ottiene un incarico di supplenza breve, può lasciare questo incarico per una supplenza annuale o per altro incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (31 agosto). In questo modo è possibile stare tranquilli nell'accettazione anche di una supplenza breve o di una supplenza fino ad avente diritto.

Supplenza breve e supplenza annuale: regole

Se si riceve convocazione per una supplenza breve e non si ha al momento altra possibilità di incarico, è conveniente accettare il posto, in considerazione che, in caso di ricezione di una chiamata di disponibilità per una supplenza annuale (30 giugno) o fine al termine delle attività didattiche (31 agosto) è possibile richiedere la risoluzione del contratto anticipata, ovvero lasciare la supplenza breve. Lo stesso principio è applicato nel caso in cui si riceva un incarico di supplenza annuale e nel corso dell'anno scolastico si riceva convocazione per una supplenza fino al termine delle attività didattiche: essendo un incarico di maggiore durata è possibile lasciare la supplenza annuale accettata precedentemente. Conoscere queste semplici regole, presenti anche nel regolamento delle supplenze disponibile nel sito ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, permette di fare la scelta giusta nel momento in cui si ricevono differenti convocazioni sia per durate, che per ore di lezione e contratto. Da valutare comunque, la differente situazione che si avrà con le Graduatorie di istituto definitive ancora in lavorazione.



Attenzione invece alle graduatorie dalle quali si riceve e accetta l'incarico di supplenza: non è, infatti, possibile lasciare un incarico da Graduatoria ad esaurimento per una supplenza da Graduatoria di istituto su stessa o altra provincia. Regola di fondamentale importanza in questo momento in cui le segreterie scolastiche stanno inviando le mail di convocazione da entrambe le graduatorie. Si ricorda, inoltre, che non è nemmeno possibile lasciare un incarico di supplenza breve per altra supplenza di durata superiore, ma solo nel caso sia assegnata con scadenza 30 giugno o arrivi dalle GaE. Si ricorda che al momento le segreterie scolastiche stanno avviando le convocazioni dalle Graduatorie di istituto precedenti perché non hanno la disponibilità delle Graduatorie di istituto definitive nelle quali si avrà uno sfondo di molto differente, in considerazione anche al passaggio in II fascia dei diplomati magistrale, presenti precedentemente in III fascia e dei forti trasferimenti da Sul al Nord di molti docenti.