Arriverà a giorni il decreto del Ministero del Welfare con i nuovi criteri per la definizione del bonus asilo nido e la definizione dei beneficiari: il bonus, da non confondere con il bonus bebè allo studio del Governo Renzi, comprende sia la spesa per l'asilo nido che quella per la babysitter. Importanti le novità previste nel nuovo decreto: raddoppierà sia l'importo elargito che passerà da trecento a seicento euro, che la platea dei beneficiari, poiché potranno usufruirne le mamme dipendenti sia del settore pubblico che del settore privato.

In base alla formulazione originaria prevista dalla legge 92 del 2012 (Legge Fornero), le madri lavoratrici, anziché il congedo parentale, hanno la possibilità di richiedere, nel triennio 2013/2015, un bonus mensile pari a 300 euro per un massimo di 6 mesi.

L'importo serve a pagare la retta degli asili nido accreditati oppure i servizi di babysitter per l'assistenza del bambino.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, punterà a rilanciare il bonus asilo nido dato che finora la misura non ha avuto il successo sperato: nel 2013 sono state solo quattromila le richieste delle madri, con un utilizzo dei fondi destinati per cinque milioni di euro a fronte dei venti stanziati.

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Saranno proprio questi fondi non utilizzati ad essere riutilizzati e a finanziare la nuova misura: nella sua seconda versione, il bonus asilo nido vedrà raddoppiato il suo importo a 600 euro.

Altra novità riguarderà la possibilità di poter presentare la domanda in qualunque momento dell'anno e non più solo in determinati periodi legati a bandi temporali.

Ma è soprattutto la possibilità di poterne essere beneficiarie la novità più attesa: infatti, nella prima versione, il bonus era destinato solo alle lavoratrici del settore pubblico.

Con il restyling promesso da Poletti, invece, potranno richiedere il bonus anche le lavoratrici del settore privato per far fronte alle spese dei servizi per l'infanzia elargiti dal pubblico o dei servizi accreditati. Gli importi elargiti dovranno essere utilizzati negli 11 mesi seguenti il congedo obbligatorio, per un massimo di 6 mesi.