Un insegnante di sostegno può essere utilizzato per lo svolgimento di altre tipologie di incarico nella Scuola o per la sostituzione di un collega assente? In base alla Legge 104/92 un insegnante di sostegno, se in presenza dell'alunno con disabilità, non può mai essere utilizzato su altri incarichi anche se all'interno dell'istituzione scolastica nella quale si è in servizio. Nel caso di assenza dell'alunno disabile, l'insegnante di sostegno può essere utilizzato su altri posti, sostituzione, supplenze, ma ad alcune condizioni e eccezioni. Tutte le ipotesi, la normativa e i casi tipo.

Insegnante sostegno: può sostituire un collega?

In base alla Legge 104/92 all'art.13, l'insegnante di sostegno assume la contitolarità di sezioni e classi in cui opera, con il compito di partecipare alla programmazione educativa e didattica, all'elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti. Un insegnante di sostegno, se in presenza dell'alunno con disabilità assegnato, non può essere utilizzato per lo svolgimento di altri compiti o incarichi di sostituzione di docenti assenti. In base al D.Lgs. 297/1994 all'art. 315/5, all'O.M. n. 90/2001 all'art. 15/10 e al D.P.R. 122/2009 ai sensi degli artt. 2/5 e 4/1, l'insegnante di sostegno è a pieno titolo docente della classe e non solo dell'alunno con disabilità assegnato nel contesto classe, e allo stesso tempo non deve svolgere altri incarichi che potrebbero limitare l'obiettivo primario dell'integrazione scolastica. Nella nota ministeriale n. 9839 del 08/11/2010 si dispone di non ricorrere alla sostituzione di docenti assenti "con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".

Insegnante sostegno: se l'alunno è assente

Differente è l'opportunità di utilizzo di insegnanti su posti sulle attività didattiche sul sostegno nel caso in cui l'alunno con disabilità a cui è affidato sia assente: in alcuni istituti scolastici è possibile conferire incarichi di supplenza o sostituzione di docenti assenti nelle ore a disposizione dell'insegnante in questione. Nel momento in cui l'alunno disabile è assente, l'insegnante di sostegno, in materia di ore a disposizione, ha lo stesso diritto e dovere di un insegnante curriculare, rendendosi disponibili a sostituire un collega in caso di assenza. La messa a disposizione dell'insegnante di sostegno comprende tutte le classi e sezioni della scuola in cui è in servizi, per tutte le ore in cui è assente l'alunno disabile a cui è affidato.



Non è comunque possibile utilizzare l'insegnante di sostegno per una sostituzione, anche nel caso in cui l'alunno disabile assegnato sia assente, se nella classe di appartenenza sia in corso un'attività didattica per la quale si necessita della figura dell'insegnante di sostegno. Ciò implica che, nel caso in cui l'alunno disabile sia assente, l'insegnante di sostegno deve restare a disposizione dell'istituzione scolastica, che potrebbe fruire delle ore a disposizione per qualsiasi classe presenti bisogno di un docente. In ogni caso, l'insegnante di sostegno, avendo contitolarità nella classe dell'alunno disabile a cui è assegnato, nel caso di assenza dello studente o dell'insegnante curricolare resta a disposizione della stessa classe. Quest'ultima situazione non può essere intesa come sostituzione o supplenza, in quanto si tratta della stessa classe a cui appartiene l'alunno disabile a cui è stato assegnato l'insegnante di sostegno.