Il d.d.l. Stabilità 2015,  vantato da molti politici come  strumento legislativo di portata innovativa e migliorativa, nasconde, in realtà, diversi punti discutibili, specie per quanto concerne il mercato del lavoro: uno di questi è l'abrogazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla Legge 407/90. 

La vecchia agevolazione prevedeva lo sgravio contributivo del 50% (  del 100% per le imprese aventi sede nel Mezzogiorno), contributi Inail compresi, della durata di 36 mesi, per i datori di lavoro che avessero assunto persone aventi lo status di disoccupato( o destinatari di Cigs o mobilità) da oltre 24 mesi. Dal 01/01/2015, non sarà più possibile attivare questa forma d'incentivo, sostituito dagli sgravi contributivi previsti dal d.d.l. Stabilità, all'articolo 12.

Quali sono le differenze previste dal nuovo strumento?

Le prime divergenze sembrerebbero essere positive, difatti l'esonero è previsto non più solo per i disoccupati da oltre 24 mesi, ma per tutti coloro che risultino privi d'impiego (inteso a tempo indeterminato) da oltre 6 mesi; inoltre, lo sgravio contributivo è totale anche per le imprese non aventi sede nel Mezzogiorno.

Ma ecco che iniziano a saltar fuori le differenze negative: innanzitutto, lo sgravio non comprende i contributi Inail, che andranno pagati integralmente.

Inoltre, è previsto anche un tetto massimo di esonero, pari a € 8.060 annui, fatto che influirà negativamente nelle assunzioni di personale che prevedono un livello d' inquadramento più alto.

Ulteriori limiti sono costituiti dal fatto che il lavoratore abbia già fruito, anche presso  un'altra azienda, degli incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato, o che sia stato assunto, presso la stessa impresa o presso una società controllata o collegata, nei tre mesi precedenti.

Infine, l'incentivo sarà fruibile solo nel limite delle risorse disponibili (ovvero, per il 2015, quanto residua dal Fondo di Rotazione alla data del 30/09/2014); sarà onere dell'Inps, in concerto col Ministero del Lavoro, monitorare i fondi stanziati ogni mese, e bloccare le domande una volta superata la soglia.

Naturalmente, le modalità operative per la richiesta dell'incentivo saranno definite dall'Istituto in successiva sede, dopo l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, ma si prevede che gli adempimenti saranno simili a quelli previsti per gli sgravi precedenti, a partire dal modello Unilav per l'assunzione, nel quale dovrà essere inserito un nuovo codice agevolazione, per terminare con il modello autocertificativo dello stato di disoccupazione del dipendente.

La legge non menziona la possibilità di fruire degli incentivi anche per trasformazioni del contratto , da tempo indeterminato a determinato: si spera, in parallelo a quanto avvenuto per la L. 407, in una futura circolare chiarificatrice, da parte del Ministero del Lavoro o dell'Inps.